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Decreto — n. 34085/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34085/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34085/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7851/2022 R.G. proposto da : CORSETTI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA, 52, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LUCA (BRNLCU72D17H501H) rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLI CESARE (PLACSR66D09G879S) -ricorrente- contro CASSA GEOMETRI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato BONURA HARALD MASSIMO (BNRHLD68P27A201H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.583/2021 depositata il 02/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34085/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate, in favore della parte controricorrente, come in dispositivo ( al momento del deposito del ricorso già si era delineato l’orientamento della Corte di legittimitàche ha fondato la proposta di definizione anticipata).

Parole chiave

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anticipo delle spese causa legittima proposta di giudizio legittimazione a contestare licenza effetti delle pronunce pregiudiziali motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7851/2022 R.G. proposto da : CORSETTI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA, 52, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LUCA (BRNLCU72D17H501H) rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLI CESARE (PLACSR66D09G879S) -ricorrente- contro CASSA GEOMETRI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato BONURA HARALD MASSIMO (BNRHLD68P27A201H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.583/2021 depositata il 02/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate, in favore della parte controricorrente, come in dispositivo ( al momento del deposito del ricorso già si era delineato l’orientamento della Corte di legittimitàche ha fondato la proposta di definizione anticipata).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di