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Ordinanza — n. 34062/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows correction of Cassation order ignoring client's income exemption from litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34062/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a previous Cassation order that wrongly ordered the applicant to pay litigation fees. The applicant had submitted a valid declaration of exemption based on low income, which the lower court failed to consider. The Court ruled that this oversight constituted a material error amendable through the correction procedure rather than a substantive legal mistake.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 cod. proc. civ.; In the absence of specific legislative guidance, the remedy for a lower court's failure to consider a party's declaration of exemption from litigation costs due to income limits is the procedural correction of material errors.

Parole chiave

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material error correction litigation costs exemption income limits declaration Cassation order amendment procedural oversight deducibilità dei contributi di mantenimento spese di gratuito patrocinio recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
«nulla sulle spese in quanto la parte ricorrente è esente ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.»; si dispone, inoltre, che nella parte dispositiva della medesima ordinanza, a pag.
Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
«nulla sulle spese in quanto la parte ricorrente è esente ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.»; si dispone, inoltre, che nella parte dispositiva della medesima ordinanza, a pag.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14520 del 2021
Cass. Sez. Un. n. 16415 del 2018
Cass. Sez. Un. n. 9438 del 2002
Cass. n. 10203 del 2009
9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass.n.
Cass. n. 21213 del 2013
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10812/2024 R.G. proposto da : GRANATO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA, 78, presso lo studio dell’avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 11926/2024pubblicata i l 03/05/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE Michele Granato chiede la correzione dell’errore materiale dell'ordinanza n. 11926 del 2024 nella parte in cui questa Corte — nel rigettare il ricorso per cassazione da lui proposto avverso la sentenza n.41/2022 della Corte d’appello di Potenza — lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, senza tener conto della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali ex art.152 disp. att. cod. proc. civ., espressa nella procura alle liti a margine del ricorso per cassazione ed espressa anche nelle conclusioni; l’I.N.P.S. è rimasto intimato in questo procedimento;

CONSIDERATO CHE risulta in atti che la parte istante abbia effettivamente presentato la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art.152 disp. att. cod. proc. civ., per motivi reddituali e che egli non è, pertanto, tenuto al pagamento delle spese di lite; conformemente all'orientamento espresso da questa Corte, in caso di omessa considerazione della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (cfr., da ultimo, Cass. n. 14520 del 2021); il mancato rilievo dato alla richiesta di esenzione costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale, tenuto altresì conto della più evoluta nozione di errore materiale, quale delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 16415 del 2018, che attribuisce assorbente rilievo all'esigenza di rispetto del principio della ragionevole durata del processo; il ricorso va, pertanto, accolto nei termini che seguono, disponendo che nella parte motiva dell'ordinanza n. 11926 del 2024, a pag.7, punto 19, la proposizione «le spese di lite vengono regolate come da dispositivo (ovvero vengono compensate;» debba essere corretta come segue:

«nulla sulle spese in quanto la parte ricorrente è esente ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.»; si dispone, inoltre, che nella parte dispositiva della medesima ordinanza, a pag. 7, la proposizione «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 950,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento» debba essere corretta come segue: «dichiara la parte non tenuta al pagamento delle spese»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.

Sez. Un. n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass.n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 11926 del 2024, per quanto di ragione e, per l'effetto, dispone la correzion