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Ordinanza — n. 34053/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows NASpI claim by quashing lower court for missing income communication pre-application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34053/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy quashed the Milan Court of Appeal's dismissal of Giuseppe Caruso's claim for NASpI benefits. The lower court had incorrectly ruled that the applicant was already entitled to benefits and thus subject to strict communication deadlines for prior income. The Court held that the obligation to communicate income from autonomous activities applies even if those activities began before the application was filed, provided the income is produced during the benefit period. Consequently, the case was remanded to the appellate court to reassess the specific facts regarding the nature of the work and the timing of income production.

Regesto Legislator

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Art. 10 comma 1; Art. 11 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 22/2015: The obligation to communicate income from autonomous or individual business activities applies to such activities commenced prior to the application for NASpI, provided the income is generated during the benefit period.

Parole chiave

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NASpI benefits income communication autonomous activity pre-application income decadence period d.lgs 22/2015 remand for facts condizione del diritto alla prestazione assicurativa

Disposizioni normative citate

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Art. 3, 10, 11 d.lgs. n. 22/2015
e dell’art.2907 cod civ., con riferimento all’art. 360 comma primo n.3 cod.
Art. 2698 cod. civ.
Art. 38 Cost.
Art. 113 cod. proc. civ.
Art. 2907 cod. civ.
Art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
e dell’art.2907 cod civ., con riferimento all’art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Lav. 09/01/2024 n.846
Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di Naspi, e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di 30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione» (per tutte, Cass. Sez. Lav. 09/01/2024 n.846).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30529/2020 R.G. proposto da : CARUSO GIUSEPPE ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI, 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI MASSIMO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dall’avvocato SFERRAZZA MAURO unitamente agli avvocati PASSARELLI MARIA, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 337/2020 pubblicatail 25/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n.337/2020 pubblicata il 25 maggio 2020, ha rigettato il gravame proposto da Giuseppe Enrico Caruso nella controversia con l’I.N.P.S..

2. La controversia ha per oggetto il diritto alla indennità NASpI nel caso di omessa comunicazione del reddito percepito per cariche societarie già rivestite al momento della presentazione della domanda.

3. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda.

4. La corte territoriale ha ritenuto che le decadenze previste dall’art.11 del d.lgs. n. 22/2015 riguardassero i casi di chi fosse già titolare della indennità NASpI, «e non chi, come l’odierno appellante, non era beneficiario dell’indennità»; e che la fattispecie in esame riguardasse un momento antecedente, ossia quello relativo alla presentazione della domanda. La corte ha poi concluso per la sussistenza dell’obbligo di comunicare, fin dal principio, la sua condizione reddituale.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre il Caruso, con ricorso affidato ad un unico motivo. I.N.P.S. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il Caruso lamenta la violazione degli artt.3, 10, e 11 del d.lgs. n.22/2015 in relazione all’art.2698 cod civ. e 38 Cost.; dell’art.113 cod. proc. civ. e dell’art.2907 cod civ., con riferimento all’art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ..

2. Deduce che dalla interpretazione del combinato disposto delle disposizioni che si assumono violate non risulta alcun obbligo di comunicare i redditi da lavoro autonomo già posseduti prima della presentazione della domanda amministrativa per la NASpI.

3. Il ricorso è fondato.

4. Sul punto si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, nei termini che seguono: «dal tenore testuale del citato art.10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una “nuova attività” successiva all’inizio del periodo di percezione della Naspi. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” durante il periodo di godimento della Naspi, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa.

Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto dell’art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nell’intendere, come fa il motivo di ricorso, che l’obbligo di comunicazione riguardi anche l’attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di Naspi. Si tratta piuttosto di una esegesi dell’art.10, co.1 che rimane all’interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da “eadem ratio”. Del resto, che l’art.10, co.1 riguardi pure l’attività di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di Naspi e che in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di Naspi, è conclusione avvalorata da un’interpretazione sistematica dell’art.10, co.1 alla luce del precedente art.9, co.3 d.lgs. n.22/15.

Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di Naspi, e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di 30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione» (per tutte, Cass. Sez. Lav. 09/01/2024 n.846).

5. Nel caso in esame risulta in fatto che il Caruso abbia omesso di comunicare «il reddito da cariche sociali» già percepito al momento della presentazione della domanda ex art.6 d.lgs. n.22/2015.

6. Giova rilevare che secondo il combinato disposto degli artt.10 comma 1 ed 11 lettera c) del d.lgs. n.22/2015 la decadenza oggetto di causa si verifica nel concorso di tre requisiti, entrambi condizioni necessarie per il prodursi dell’evento estintivo:

a) l’inizio di una attività lavorativa «autonoma o di impresa individuale»;

b) la produzione di un reddito per effetto di tali attività;

c) l’omessa comunicazione.

7. La corte territoriale ha ritenuto che l’odierno ricorrente avesse «fin da principio l’obbligo di comunicare correttamente all’istituto la propria condizione reddituale».

8. Nel fare ciò ha applicato il principio di diritto statuito da Cass.846/2024 cit.; ma ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la decadenza ex art.11 lettera c) d.lgs. n.22/2015 nonostante il mancato accertamento in fatto di uno degli altri requisiti previsti: ossia che l’attività effettivamente svolta dal Caruso fosse qualificabile quale «attività lavorativa autonoma o di impresa individuale».

9. In questi termini il motivo risulta fondato. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Per l’effetto deve rinviarsi alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà decidere la causa secondo il principio di diritto sopra stabilito.

10. La corte territoriale nel fare applicazione di questo principio di diritto dovrà inoltre procedere all’apprezzamento in fatto degli altri requisiti previsti dalla legge per il verificarsi dell’evento estintivo ex art.11 lettera c) del d.lgs. n.22/2015, ossia che l’attività effettivamente svolta dal Caruso fosse qualificabile quale «attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

11. La corte territoriale provvederà infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’