Decreto — n. 34047/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19664/2022R.G. proposto da: CHIARA MORANDI, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Milazzo e Giacomo Luddi,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro FARMACIA FIORENTINE AFAM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentat a e difesa dagli avvocati Giovanni Gatteschi, Marcello Catacchini e Fabrizio Domenico Mastrangeli, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la SENTENZA n.443/2022 emessa da Corte d'appello di Firenze.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34047/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19664/2022R.G. proposto da: CHIARA MORANDI, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Milazzo e Giacomo Luddi,con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro FARMACIA FIORENTINE AFAM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentat a e difesa dagli avvocati Giovanni Gatteschi, Marcello Catacchini e Fabrizio Domenico Mastrangeli, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la SENTENZA n.443/2022 emessa da Corte d'appello di Firenze.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così