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Sentenza — n. 34045/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows pensioners' appeal overturning lower court's ruling on voluntary mobility option validity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34045/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the appeal filed by two pensioners against the Court of Appeal's decision rejecting their request to establish their pension position at INPS. The lower court had deemed the voluntary mobility option exercised by the applicants irretractable, despite the option being abrogated by a subsequent law. The Court of Cassation ruled that the option was invalid because it was exercised after the abrogating law took effect, thereby overturning the lower court's application of the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 6, co. 1 l. n. 554/88; Art. 205 d.P.R. n. 1092/73: An option right abrogated by subsequent legislation cannot be considered irretractable if exercised after the abrogation, rendering the related statute of limitations inapplicable.

Parole chiave

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voluntary mobility option pension position establishment abrogation of right statute of limitations irretractability of option priorità dell'integrazione sulla rendita retroattività della rendita d'invalidità ricongiungimento familiare tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 6, co. 1 l. n. 554/88
Art. 5 d.P.R. n. 104/93
Art. 7 d.P.R. n. 104/93
Art. 204 d.P.R. n. 1092/73
Art. 205 d.P.R. n. 1092/73
d.lgs. n. 80/98
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26860-2018 proposto da: BEZZI DOMENICO, D'ANTONIO CLARA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA ROSSI, rappresentati e difesi dagli avvocati ERNESTO PERSICHETTI, NINO RUSCITTI; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO, SAMUELA PISCHEDDA, CHERUBINA CIRIELLO, ANGELO GUADAGNINO, LUCIA POLICASTRO; -controricorrente - Oggetto l. n.554/88 mobilità volontaria R.G.N.26860/2018 Cron.

Rep. Ud.12/11/2024 PU avverso la sentenza n. 470/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 28/06/2018 R.G.N. 512/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato ERNESTO PERSICHETTI; udito l'avvocato CHERUBINA CIRIELLO. FATTI DI CAUSA Con sentenza n.470/18, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava la domanda di Bezzi Domenico e D’Antonio Clara volta a veder costituita la loro posizione previdenziale presso l’Inps, con ricongiunzione del periodo assicurativo maturato presso l’Inpdap, essendo costoro transitati per mobilità volontaria ai sensi della l . n.554/88 dalla gestione Inpdap a quella Inps a far data dal 1.9.98.

Riteneva la Corte che l’opzione esercitata dagli stessi secondo l’art.6 l. n.554/88, volta a permanere entro il regime Inpdap e non più prevista dal d.lgs. n.80/98 , doveva comunque dirsi irretrattabile: solo a seguito del pensionamento con trattamento a carico dell’Inpdap, infatti, gli odierni ricorrenti avevano chiesto la costituzione di posizione previdenziale presso l’Inps, ovvero oltre il termine dell’art.205 d.P.R. n.1092/73. Avverso la sentenza, Bezzi Domenico e D’Antonio Clara ricorrono per tre motivi, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso.L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso. All’esito di infruttuosa trattazione camerale, la causa era rinviata all’odierna udienza pubblica. In sede di camera di consiglioil collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deduc ono violazione e/o falsa applicazione dell ’art.6, co.1 l. n.544/88 nonché degli artt. 5 e 7 del d.P.R. n. 104/93, erroneità e travisamento dei fatti da parte della Corte d’appello, la quale non aveva considerato che il diritto di opzione ex art.6 l. n.554/88 era stato abrogato dal d.lgs. n.80/98.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deduc ono erronea e falsa applicazione degli artt.204 e 205 d.P.R. n.1092/73, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché erronea era la considerazione che l’opzione esercitata sarebbe stata irrevocabile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art.204 e non potendo perciò applicarsi la decadenza dell’art.205. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono nullità/inesistenza dell’opzione esercitata, e irrilevanza della stessa, in quanto esercitata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.80/98 che tale diritto di opzione aveva abrogato.

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono fondati. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall’Inps.È vero che la rubrica dei motivi parla congiuntamente di violazione di legge e di contraddittorietà/illogicità della motivazione, ma il corpo degli stessi in realtà non prospetta alcun vizio ex art.360, co.1, n.5 c.p.c., concentrandosi solo sull’aspetto della violazione di legge: sarebbe stata data efficacia a una opzione irrilevante, poiché non più contemplata dal d.lgs. n.80/98, e nemmeno potrebbe applicarsi l’art.205 d.P.R. n.1092/73, in quanto tale norma riguarda i casi di rettifica menzionati al precedente art.204, nessuno dei quali ricorrente nella presente causa.

Nemmeno sussiste il vizio di autosufficienza del ricorso, poiché esso non si basa sul contenuto di alcun documento o atto – essendo i fatti di causa pacifici – bensì solo su una dedotta questione giuridica. Tanto premesso, è acclarato in fatto che i ricorrenti furono interessati da procedura di mobilità indetta in data 6.5.1998, con trasferimento dal MIUR ad un rapporto d’impiego assoggettato all’AGO, e con passaggio alla nuova gestione in data 1.9.98, ovvero dopo il 23.4.1998, data di entrata in vigore del d.lgs. n.80/98. La Corte d’appello, pur dando atto che il diritto d’opzione non sussisteva più, poiché esercitato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n.80/98, ha nondimeno ritenuto che l’esercizio di tale opzione fosse irretrattabile, siccome non venneimpugnato nel termine decadenziale dell’art.205 d.P.R. n.1092/73 il provvedime