Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, Guglielmo Borghese, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated to him. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15118/2024 R.G. proposto da : BORGHESE GUGLIELMO, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA BERNINI N. 58 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE VINCENZO PAOLO (DVNPLA75A01F839I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AZZARELLO FRANCESCA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA S. LUCIA, 29 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CARDILLO ORESTE (CRDRST47P10L725L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDI MARIA (RCCMRA76T48F839N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.4419/2023 depositata il 20/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Oreste Cardillo e dell’avv. Maria Riccardi, antist