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Ordinanza — n. 33957/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding pension liability of dissolved industrial consortia transferred to IRSAP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33957/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the IRSAP's appeal against a lower court ruling that imposed pension obligations on the institution for a dissolved industrial consortium. The appellant argued no legal succession existed between the entities, while the lower court and the Court confirmed that the transfer of pension liabilities was valid under regional laws. The decision relies on specific Sicilian statutes and a 2022 law authorizing the IRSAP to pay these benefits, establishing a clear legal succession of obligations.

Regesto Legislator

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Art. 19 legge regionale siciliana n. 9/2013; Art. 64 legge regionale siciliana n. 9/2013; Art. 13 legge regionale siciliana n. 16/2022: The transfer of pension liabilities from dissolved industrial consortia to the IRSAP constitutes a valid legal succession of obligations, not a mere administrative management change, thereby binding the successor entity to the debts incurred prior to the transfer.

Parole chiave

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legal succession of entities pension liability transfer dissolved industrial consortia IRSAP management regional legislation Sicily administrative law succession previdenziale obligations rendita per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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Art. 19 della legge regionale siciliana n. 9 del 15 maggio 2013
va, quindi, ri afferma to , all'esito di tale ricostruzione, che chiusa la fase di liquidazione, avvenuta questa nei centottanta giorni ovvero a seguito della fase della Gestione separata, tutta la gestione dei rapporti passa all'IRSAP (art. 19,co.
Art. 64 della legge regionale siciliana n. 9 del 15 maggio 2013
i n sede d'interpretazione autentica (art. 64, comma 1, primo periodo, della legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n.
Art. 13, commi 103 e 104 della legge regionale siciliana n. 16 del 10 agosto 2022
16 del 10.8.2022 che -prevedendo ai commi 103 e 104 dell'art. 13 che l'IRSAP era autorizzato ad erogare il trattamento pensionistico integrativo dell'INPS dovuto al personale in quiescenza dei Consorzi ASI in liquidazione della Sicilia e i relativi trattamenti di reversibilità spettanti...
Art. 8 della legge regionale siciliana n. 12 del 12 agosto 2014
45/2016, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 comma 1 della legge della Regione Siciliana 12.8.2014 n.
Art. 19, comma 2 della legge regionale siciliana n. 9 del 2013
va, quindi, ri afferma to , all'esito di tale ricostruzione, che chiusa la fase di liquidazione, avvenuta questa nei centottanta giorni ovvero a seguito della fase della Gestione separata, tutta la gestione dei rapporti passa all'IRSAP (art. 19,co.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20963 del 2004
Corte Costituzionale n. 45/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18015-2017 proposto da: ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 10, presso lo studio dell'avvocato ANDREA COSTANZO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO MARINELLI; -ricorrente - contro RANDAZZO ANNA GEMMA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MELLARO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SAITTA; -controricorrente – nonchè contro Oggetto R.G.N.18015/2017 Cron.

Rep. Ud.26/09/2024 CC CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE (ASI) DI MESSINA IN LIQUIDAZIONE, gestione separata DELL' IRSAP; -intimato – avverso la sentenza n. 378/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 09/05/2017 R.G.N. 448/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Messina,in parziale riforma della decisione di prime cure, ha dichiarato la legittimazione passiva dell'IRSAP e il diritto di Anna Gemma Randazzo, dipendentedel Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Messina in liquidazione, a l mantenimento del trattamento pensionistico integrativo (erogato, fino a ottobre 2013, dalConsorzio ASI di Messina , gestione separata IRSAP)a carico del predetto IRSAP, a far data dalla chiusura delle operazioni di liquidazione del soppresso Consorzio, confermando,nel resto, la pronuncia impugnata;

2. avverso tale sentenza l’IRSAP, come in epigrafe indicato, ha proposto ricorso affidato ad un motiv o , al quale ha opposto difese Anna Gemma Randazzo, con controricorso ulteriormente illustrato con memoria; il Consorzio, come in epigrafe indicato, è rimasto intimato;

3. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 4. il ricorso, con il quale l’IRSAP si duole di violazione di legge per l’affermata legittimazione passiva, in assenza di un fenomeno successorio nella vicenda trilaterale con il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale (ASI) di Messina, in liquidazione, è da rigettare,in continuità con i precedenti di questa Corte (per tutti, Cass. n. 20963 del 2004);

5. la decisione impugnata è in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale che, con pronuncia n. 45/2016, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 comma 1 della legge della Regione Siciliana 12.8.2014 n. 12, ha ricostruito la vicenda del passaggio dei Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale all'IRSAP, a seguito della soppressione dei primi e della istituzione del secondo, nei terminiche seguono;

6. s econdo le fasi scandite dall'art. 19, la suddetta legge regionale ha prefigurato il compimento delle operazioni di liquidazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, "con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria" (art. 19, comma 4, primo periodo). Ultimata la procedura, "la gestione dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale transita all'Istituto" (art. 19, comma 4, secondo periodo). Ove il termine di centottanta giorni sia trascorso infruttuosamente, "i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione" (art. 19, comma 8, primo periodo);

7. i n sede d'interpretazione autentica (art. 64, comma 1, primo periodo, della legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale"), poi, il legislatore regionale ha specificato che i Consorzi ASI, transitati nella gestione separata presso l'IRSAP, "mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica", finché l'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di liquidazione;

8. l a legge interpretativa ha riproposto la netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei Consorzi ASI e dell'IRSAP: "In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovveronel bilancio della Regione" (art. 64, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale n. 9 del 2013);

9. va, quindi, ri afferma to , all'esito di tale ricostruzione, che chiusa la fase di liquidazione, avvenuta questa nei centottanta giorni ovvero a seguito della fase della Gestione separata, tutta la gestione dei rapporti passa all'IRSAP (art. 19,co. 2, legge cit.); 10.i dubbi prospettati dall'Istituto ricorrente in ordine al subentro dell'IRSAP nella sola gestione delle aree di sviluppo industriale, cui non seguiva affatto una successione nei rapporti di lavoro del Consorzio di talché tutti i rapporti contrattuali in essere al momento della liquidazione dei Consorzi sarebbero proseguiti con la Gestione Liquidatoria, possono dirsi fugati dalla successiva legge Regionale Siciliana n. 16 del 10.8.2022 che -prevedendo ai commi 103 e 104 dell'art. 13 che l'IRSAP era autorizzato ad erogare il trattamento pensionistico integrativo dell'INPS dovuto al personale in quiescenza dei Consorzi ASI in liquidazione della Sicilia e i relativi trattamenti di reversibilità spettanti... limitatamente al personale posto in quiescenza antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 121 -ha avvalorato l'ipotesi di una successione di enti, con esclusione della confluenza del patrimonio del Consorzio ASI in quello dell'IRSAP cui, comunque, è stato posto a carico l'onere della erogazione del trattamento pensionistico integrativo delle Gestioni Separate in liquidazione, così assicurando la continuità della permanenza degli obblighi previdenziali; 11.la sentenza impugnata è, in conclusione, immune da censure; 12.al rigetto segue la condanna del la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo in favore del controricorrente; nulla per il Consorzio rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per l'intimato. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto pe