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Ordinanza — n. 33956/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal on prescription grounds but rejects omission argument, remanding case for new fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33956/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The INPS appealed a lower court ruling that declared contribution payments for the years 2005 and 2008 prescribed against an engineer. While the court rejected the argument that failing to fill a tax form constituted tax evasion, it accepted that the statutory payment deadline for 2008 was legally extended by a specific decree. Consequently, the judgment was annulled regarding the 2008 prescription issue and remanded to the appellate court for a new factual determination.

Regesto Legislator

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D.P.C.M. 4 giugno 2009; L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26: The court established that the statutory payment deadline for professional contributions is extended by specific decrees, and that the mere omission of a tax form does not automatically constitute the dolous concealment of a debt required to suspend prescription.

Parole chiave

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prescription period professional contributions tax form omission payment deadline extension dolos concealment INPS management remand for new trial mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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D.P.C.M. 4 giugno 2009
questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del D.P.C.M. 4 giugno 2009, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto del D.Lgs.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4
4 giugno 2009, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4 e D.P.C.M.
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
28652/2024), in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L.
art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ.
art. 118 disp. att. c.p
10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.; fra le tante, Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24739/2022
intervenuti in materia (dei quali viene dato atto da Cass. n. 24739/2022, pronunciata in riferimento alle medesime parti) quanto ai redditi prodotti nel 2008, e tenuto conto dell’eventuale condotta dolosa omissiva della professionista in riferimento al reddito per il 2005;
Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021
Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art.
Cass. n. 4683 del 2022
c.p.c.; fra le tante, Cass. n. 4683 del 2022 con riguardo ai professionisti architetti, nonché Cass.
Cass. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022
Cass. n. 28652/2024
Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020
Cass. n. 28123 del 2021
27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020) nonché affermato che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 28123 del 2021);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9164-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; -ricorrenti - contro CARRUBBA MARIA ROSA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO CASTROGIOVANNI; -controricorrente - Oggetto R.G.N.9164/2021 Cron.

Rep. Ud.26/09/2024 CC avverso la sentenza n. 420/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 02/10/2020 R.G.N. 2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'Appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 25797/2019, ha dichiarato prescritti i contributi dovuti dall’attuale intimata (iscritta all'albo degli ingegneri) alla gestione separata presso l'INPS, in relazione ai redditi conseguiti per l’attività libero professionale svolta per gli anni 2005 e 2008, ritenuta non sospesa la prescrizione dell'obbligazione contributiva e decorso il relativo termine quinquennale computato, rispettivamente, dal 20 giugno 2006 e dal 16 giugno 200 9, date di scadenza del versamento della contribuzione;

2. avverso tale sentenza, ricorre l'Inps sulla base di tre motivi, avverso il quale l’ingegnere Maria Rosa Carrubba ha resistito con controricorso; CONSIDERATO CHE 3. con i motivi di ricorso, l'I.N.P.S., dolendosi della violazione di plurime disposizioni di legge, censura la sentenza per l’erronea applicazione del termine prescrizionale, in riferimento ai rediti prodotti nel 2008, quanto ai primi due motivi, e al reddito prodotto nel 2005, quanto al terzo mezzo d’impugnazione;

4. ebbene, prem esso che la sentenza rescindente ha già deciso in ordine all’an dell’obbligazione contributiva de qua, è ora rimesso allo scrutinio del Collegio il decorso del prescrizionale quinquennale, per effetto della sospensione come scandita dai D.P.C.M. intervenuti in materia (dei quali viene dato atto da Cass. n. 24739/2022, pronunciata in riferimento alle medesime parti) quanto ai redditi prodotti nel 2008, e tenuto conto dell’eventuale condotta dolosa omissiva della professionista in riferimento al reddito per il 2005;

5. i l primo motivo è meritevole di accoglimento ;

6. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del D.P.C.M. 4 giugno 2009, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4 e D.P.C.M. 4 giugno 2009, art. 1, comma 1, (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.; fra le tante, Cass. n. 4683 del 2022 con riguardo ai professionisti architetti, nonché Cass. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore" e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss., (Cass. n. 10273 citata; da ultimo, Cass. n. 36250 e 36254 del 2022); 7.

è stato, inoltre, precisato - come d'altronde statuito dalla sentenza impugnata - che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020) nonché affermato che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 28123 del 2021);

8. la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2009 ma detto termine risultava, invece, differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.;

9. rimane assorbito il secondo motivo, imperniato sulla medesima questione;

10. i l terzo motivo , con il quale l’INPS si duole di violazione di plurime disposizioni di legge,è infondato, avendo questa Corte già escluso che l'omessa compilazione del quadro RR costituisca occultamento del debito, affermando (da ultimo, Cass. n. 28652/2024), in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, che non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazionedel quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ.;

11. in conclusione, la sentenza impugnata è cassata in relazione al primo motivo accolto e, per essere necessario nuovo accertamento in fatto, la causa è rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, alla quale è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e rigettato il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la