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Ordinanza — n. 33930/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appeal ignored the actual ruling on evasion vs. omission regimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33930/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the INPS's cassation appeal inadmissible because it failed to address the core issue of the lower court's decision regarding the evasion versus omission regime for civil penalties. The INPS argued that the statute of limitations should have been interrupted by the fraudulent omission of the RR form, but the Court noted the lower court had already recognized the obligation to join the separate management. Since the lower court's reasoning focused on the absence of intent to evade due to legal uncertainty at the time, the INPS's claim regarding the limitation period did not match the actual ratio decidendi of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2941 c.c.; art. 2 commi 26-31 legge n. 335/95; art. 360 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not correspond to the actual reasoning of the contested judgment, particularly when the lower court addressed a different legal issue such as the characterization of the debt as omission rather than evasion.

Parole chiave

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inadmissible appeal ratio decidendi mismatch statute of limitations separate management civil penalties regime esenzione dal pagamento dei contributi evasione all'obbligo di contribuzione lacuna contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Art. 2941 c.c.
Art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95
2935 e 2941 c.c., dell’art. 2 commi 26 –31 della legge n.
Art. 18 del d.lgs. n. 241/97
335/95, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/97, dell’art.
Art. 17 del DPR n. 435/01
241/97, dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM del 10.6.10 (pubbl.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
141 del 19.6.2010), in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis d
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11249-2022 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; -ricorrente - contro BATTISTELLI LUCA; -intimato - avverso la sentenza n. 236/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 25/10/2021 R.G.N. 61/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. Oggetto R.G.N.11249/2022 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 CC R.G. 11249/22 Rilevato che: Con sentenza del giorno 25.10.2021 n. 236, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Terni che aveva accolto il ricorso proposto da LucaBattistelli, libero-professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri, avverso l’avviso bonario attinente alla contribuzione previdenziale derivante dall’iscrizione di quest’ultimo alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, cui l’Inps aveva proceduto d’ufficio per l’anno 2009.

Il tribunale, pur dichiarando sussistente l’obbligo all’iscrizione alla gestione separata, in considerazione dei redditi di lavoro autonomo percepiti dal Battistelli nell’esercizio della libera professione d’ingegnere, riteneva tuttavia che le sanzioni civili dovessero essere corrisposte secondo il regime dell’omissione e non secondo il regime dell’evasione. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo di disattendere il motivo di gravame dell’Inps, secondo cui era ravvisabile nella fattispecie una causa di sospensione della prescrizione, dovuta all’occultamento doloso del debito contributivo per la mancata compilazione del quadro RR, in quanto fino all’entrata in vigore della norma d’interpretazione autentica (art. 18 comma 12del DL n. 98/11 (conv. nella legge n. 111/15) era dubbio che sussistesse l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e che, quindi, l’omessa compilazione del quadro RR fosse preordinata all’evasione di tale obbligo.Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre Luca Battistelli non ha spiegato difese scritte.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell’art. 2 commi 26 –31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/97, dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM del 10.6.10 (pubbl. in GU n. 141 del 19.6.2010), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto erroneamente la Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione del credito contributivo per il 2009, non considerando che per il dies a quo della prescrizione occorreva tener conto del termine prorogato dal DPCM in rubrica fino al 6.7.10, cosicché la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta dal Battistelli il 1.7.15 (cfr. p. 1 della sentenza impugnata, mentre alla p. 5 del ricorso si sostiene che fosse il 2.7.15) doveva considerarsi tempestiva.

Il motivo è inammissibile; infatti, da una parte, l’Inps non ha interesse a dedurre il profilo dell’insussistenza della prescrizione del credito contributivo, visto che era stato riconosciuto l’obbligo in capo al Battistelli di iscrizione alla Gestione Separata, con le relative sanzioni; dall’altra, non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata che attiene a tutt’altro, cioè al fatto che le sanzioni dovessero seguire il regime dell’omissione e non il regime dell’evasione, visto che essendo dubbio l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata per il 2009, non era ravvisabile alcun dolo nella condotta del professionista.La mancata predisposizione di difese scritte da parte del Battistelli esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis d