Cassation court quashes appeal for missing RR form omission not proving intent to hide tax debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding social security contributions due to procedural flaws in the lower court's reasoning. The appellant argued that the appellate court erred by presuming intentional tax evasion solely from the missing RR form section without concrete evidence of concealment. The court held that such omission does not automatically constitute a suspension of the prescription period and requires specific factual verification, leading to the case's remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2941 n. 8 c.c.; Art. 10 d.lgs. 462/97; Art. 10 d.lgs. 241/97; Art. 18 comma 12 DL 98/11: The mere omission of the RR form in tax declarations does not automatically constitute a suspension of the prescription period for social security contributions, as the court must verify concrete evidence of intent to conceal the debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11989-2022 proposto da: DE GREGORIO ANGELO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SIMEONE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO;
Oggetto R.G.N.11989/2022 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 CC -controricorrenti - avverso la sentenza n. 489/2021 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 27/10/2021 R.G.N. 430/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 11989/22 Rilevato che: Con sentenza del giorno 27.10.2021 n. 489, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva l’appello principale proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva accolto il ricorso, proposto da De Gregorio Angelo, avverso richiesta dell’Istituto a titolo di omessa contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2009.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, ha ribadito l’esistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps ed ha ritenuto non prescritto il debito contributivo, perché la mancata compilazione delquadro RR costituiva circostanza da cui presumere volontà di occultare il debito, così da integrare la causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c., con ciò respingendo l’appello incidentale del De Gregorio in punto di prescrizione. Avverso tale sentenza, De Gregorio Angelo ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps non ha svolto difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2941 primo comma n. 8 c.c. e violazione del d.lgs. n. 218/97, in combinato disposto con l’art. 116 della legge n. 388/00, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello, pur ritenendo che la prescrizione quinquennale dei contributi oggetto di controversia decorresse dalla scadenza dei termini di pagamento degli stessi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, tuttavia aveva ritenuto operante la causa di sospensione della prescrizione, di cui alla norma indicata in rubrica, per omissione volontaria dell’indicazione dei contributi dovuti, a causa dell’omessa compilazione del quadro RR, ritenendo, altresì, che le sanzioni dovessero essere irrogate secondo il regime dell’evasione, in ragione di tale volontà di occultamento.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto del formarsi di un giudicato esterno sulla medesima pretesa, in sede di impugnazione dell’avviso di addebito emesso successivamente all’avviso bonario oggetto della presente controversia. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia su una questione decisiva sollevata dalle parti, perché in riferimento al profilo di cui al precedente motivo, la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato che il ricorrente aveva formulato e discusso.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 10 del d.lgs. n. 462/97 e dell’art. 10 del d.lgs. n. 241/97 e dell’art. 2941 n. 8 4 c.c., perché la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che sussistesse una causa di sospensione della prescrizione del credito contributivo per comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazionenel caso dimancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, avendo il credito contributivo un regime autonomo rispetto a quello fiscale, sicché il termine di prescrizione continuava a decorreresenza possibilità di alcuna sospensione della stessa.
Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, perché alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 104/22, l’irrogazione delle sanzioni per il periodo precedente alla data di entrata in vigore del predetto disposto normativo era costituzionalmente illegittimo e le sanzioni, nel caso di specie, dovevano essere annullate. Il primo e il quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati, con assorbimento del quinto; infattila giurisprudenza di questa Corte è nel senso che non c’è un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito, in quanto il giudice del merito deve esprimere un accertamento in concreto per verificare se la mancata compilazione del predetto quadro RR sia sintomatico di una volontà di occultamento (Cass. n. 37529/21), mentre, nella specie, la Corte d’appello non ha svolto un effettivo accertamento, ma ha solo espresso congetture sulla mancata compilazione del predetto quadro RR.
Il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili, per difetto di specificità. I l ricorrente , infatti, non riporta dove e quando abbia svolto analoga censura nel grado di appello, né riporta l’attestazione della cancelleria del passaggio in giudicato della sentenza (Cass. n. 28515/17). Resta assorbito il quinto motivo. In accoglimento del primo e quarto con assorbimento del quinto, dichiarati inammissibili il secondo e terzo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, in riferimento ai motivi accolti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il primo e quarto motivo e assorbe il quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo e terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di