Supreme Court quashes appeal for dismissing workers' claims regarding illegal fixed-term contract renewals and mandatory waivers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision dismissing workers' claims for public employment and damages. The lower court incorrectly held that public authorities could legally demand waivers of future claims as a condition for renewing fixed-term contracts. The Court ruled that such waivers violate mandatory labor protections and EU directives, requiring the lower court to re-examine the workers' right to public employment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2113 c.c.; Art. 101 Cost.; Accordo Quadro 1999/70/CE: Waivers of future claims cannot be imposed as conditions for renewing fixed-term contracts, as they violate mandatory labor protections and the principle of equal treatment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17686/2020 R.G. proposto da : ALCAMO CATERINA, ARMATA MARIA ANTONINA, ASARO CATERINA, BUCARIA MARIA LUISA N., CARPINTERI ADRIANA, CIAMBRA VITA, CLEMENZA NICOLÒ, COLOMBA MARIA PIA, COPPOLA GIACOMA MARIA, DI GIORGI MARIA, DISTEFANO ROSARIA, GANCITANO GIACOMO, GANCITANO MARIA LETIZIA, GANDOLFO ANTONINO, GANDOLFO FRANCESCO, GIACALONE ALBERTO, GIACALONE LEONARDA, LAMIA GIUSEPPE MARIA, LANZA CLAUDIA, LATINORITA GERLANDA, LUPPINO MARIA, MARCHESE MARIA, MIRASOLO GIUSEPPE, MODICA VITANTONIO, MURATORE CATERINA, NASTASI VINCENZA MARIA, NASTASI ANNA MARIA, OGNIBENE MARIA ROSALIA, PANTALEO GIUSEPPE, POMPILIA GIOVANNA, QUINCI GIUSEPPA, REINA VITO, RUBINO ANNA, STABILE DIANA MARIA, TERRANOVA GASPARE, TITONE PAOLA, VARVARO ANTONINO, VIVONA ROSARIA MARIA, rappresentati e difesi elettivamente domiciliati in ROMA V.
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro COMUNE DI MAZARA DEL VALLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO FINAZZO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 30/2020 depositata il 19/02/2020, RG 774/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024dal Consigliere IRENE TRICOMI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 30 del 2020, ha accolto l’impugnazione proposta dal Comune di Mazara del Vallo,nei confronti dei lavoratori in epigrafe, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Marsala, e ha rigettato la domanda proposta da questi ultimi.
2. Il Tribunale aveva accertato che, nell'ambito di procedure volte alla fuoriuscita dal bacino del precariato di un gruppo di lavoratori a termine in servizio presso il Comune, l’A.C. aveva tenuto una condotta illecita, strumentale ad ottenere da costoro la liberatoria da pretese risarcitorie ricollegabil i al l ’ abusiva reiterazione dei contratti a termine, in cambio dell'ulteriore proroga annuale dei contratti a termine,che erano scadut i il 31 dicembre 2017. Il Tribunale aveva ordinato al Comune di prorogare i contratti a termine, scaduti , fino al 31 dicembre 2018 o alla diversa data di conclusione delle procedure di stabilizzazione,e lo aveva condannato a risarcire il danno patito dai ricorrenti in misura pari alle retribuzioni maturate a partire dal 1° gennaio 2018, oltre accessori di legge.
4. La Corte d’Appello nel riformare la sentenza di primo grado ha affermato che, come osservato dal Comune appellante, la circostanza oggettiva che la proposta transattiva era stata rivolta all'intera generalità dei lavoratori a termine consentiva di non ravvisare la discriminazione, atteso che la parità di trattamento era di fatto assicurata dalla inclusione di tutti –compresi i dissenzienti – nel bacino dei lavoratori destinatari dalla proroga contrattuale. Quanto poi alla suppost a ragione r itorsiv a sottes a alla condizione di rinunciare alle pretese patrimoniali,la Corte territoriale ha osserva to che non era da escludere la possibilità che, all'indomani del rinnovo, gli stessi lavoratori beneficiari potessero dare luogo a d ulteriori contenziosi suscettibili di gravare sulle finanze dell'Ente.
5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono i lavoratori prospettandocinque motivi di ricorso.
6. Resiste il Comune con controricorso.
7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso è conforme alle regole dell’impugnazione a critica vincolata rispetto alla statuizione di appello. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, insanabile ed irriducibile contraddizione tra l’esposizione di fatto della causa e la motivazione addotta-violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod . proc. civ. Premette il ricorrente che al rilascio della liberatoria era subordinato il rinnovo dei contratti per l’anno 2018. Prospetta, quindi, che la sentenza di appello, pur avendo correttamente ricostruito i fatti di causa, aveva poi adottato una motivazione non coerente con gli stessi, senza soffermarsi sulle conseguenze della mancata adesione alla proposta di sottoscrizione della liberatoria. Di talché la sentenza di secondo grado incorreva nella nullità per mancanza di motivazione.
2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 e dell’art. 3, comma 9, della legge regionale n. 27 del 2016. Violazione dell’art. 97 Cost. Le disposizioni richiamate nello stabilire la possibilità di proroga del contratto non prevedono che la stessa possa essere sottoposta a condizione alcuna, se non la finalità di portare a compimento la stabilizzazione.
3. Con il terzo motivo di impugnazione è illustrata la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 1324, 1345 e 1418, cod. civ. Assumono i ricorrenti che la Corte d’Appello, nella sostanza, aveva giustificato, in ragione dell’interesse pubblico, un comportamento ritorsivo nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
4. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001. Qualora i contratti a termine stipulati avessero portato ad un esborso per il Comune, in ragione di un “danno ulteriore”, quest’ultimo avrebbe potuto rivalersi sui dirigenti che vi avevano dato corso, mentre il cd. “danno comunitario” sarebbe stato assorbito dalla stabilizzazione.
5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 2909,cod. civ., e del principio del ne bis in idem. I ricorrenti dopo aver ripercorso precedenti contenziosi intercorsi con il Comune, assumonoche in ragione degli stessi non vi sarebbe stata la possibilità, presa in esame dalla Corte d’Appello, di nuovi e ulteriori danni per il Comune.
6. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati per quanto di ragione, nei termini di seguito esposti.7. Il datore di lavoro pubblico contrattualizzato non può subordinare l’instaurazione di un rapporto di lavoro, sia pure a termine , all a rinuncia preventiva, da parte del lavoratore, all’esercizio dei diritti indisponibili riconosciutigli dalla legge . Come questa Corte ha già affermato (Cass., 24078 del 2021) in tema di rapporto di lavoro, la categoria dei diritti indisponibili - cui si applica, qualora abbiano formato oggetto di rinunzie o transazioni, l’art. 2113, c od .c iv . - comprende non soltanto i diritti di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma, alla luce della “ratio” sottesa alla disposizione codicistica, posta a tutela del lavoratore, quale parte più debole del rapporto di lavoro, ogni altra posizione regolata in via ordinaria attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria.
Nella specie, la tutela del lavoratore avverso l’abusiva reiterazione dei contratti a termini trova fondamento nel diritto eurounitario – Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 - e nella disciplina nazionale che l’ha recepita. L’instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato a termineda parte di una Pubblica Amministrazione deve intervenire nel rispetto della disciplina eurounitaria, nazionale e regionale, e della contrattazione collettiva, di talché l’accertamentogiudiziale del diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato richiede che lo stesso si inscriva nel paradigma legale di riferimento.
I lavoratori hanno agito in giudizio chiedendo l’assunzione (o comunque le retribuzioni che avrebbero dovuto maturare), prospettando che non erano stati assunti per la mancata sottoscrizione della liberatoria. La Corte d’Appello ha affermato erroneamente che motivi di interesse pubblico, consistenti nell’evitare eventuali cause risarcitorie - nella sostanza da intendere connesse alla abusiva reiterazione deicontratti a termine - legittima vano la richiesta rivolta ai lavoratori di sottoscrivere la liberatoria dalle pretese risarcitoria, quale condizione per dar corso al rinnovo dei contratti a termine , e tale statuizione va cassata con rinvio.
L’erronea affermazione della Corte d’Appello ha avuto come immediata ricaduta che la stessa Corte territoriale non ha proceduto, considerando il paradigma legale del rapporto di lavoro a termine, ad accertare la fondatezza della domandadi assunzione. Pertanto, il giudice di secondo grado, attesa l’illegittimità della richiesta di liberatoria, in sede di rinvio deve procedere ad esaminare nel merito la domanda proposta d a i ricorrenti , accertando, con riguardo alla posizione di ciascun lavoratore, la conformità a diritto della stessa in ragione del paradigma legale del contratto atermine.
8. La sentenza di appello va cassata nei sensi su indicati, con rinvio anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che si atterrà, nel decidere la controversia,ai suddetti principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata nei termini indicati e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’App