Cassation court dismisses appeal against INPS, ruling contribution prescription starts from payment deadline, not tax filing date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Gaetano Malangone's appeal against the Salerno Court of Appeal's order requiring his mandatory INPS registration and payment of contribution evasion fines. Malangone argued the five-year prescription period began from the 2009 tax filing date, rendering the claim time-barred, while INPS contended it started from the actual payment deadline. The court held that in social security matters, prescription runs from the expiration of payment terms, meaning the claim remained valid despite the delay in filing taxes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1334 c.c.; Art. 2935 c.c.; Art. 360 c.p.c.: In social security law, the prescription period for contributions due to the separate management begins from the date the payment terms expire, not from the date of tax filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7340-2019 proposto da: MALANGONE GAETANO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANMARINO CHIAPPA, FRANCESCO IANNIELLO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO; -controricorrente - nonchè contro Oggetto R.G.N.7340/2019 Cron.
Rep. Ud.29/10/2024 CC S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - avverso la sentenza n. 443/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 11/09/2018 R.G.N. 403/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 7340/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 11.9.2018 n. 443, la Corte d'appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, per quanto ancora d’interesse, ha dichiarato l'obbligo dell’Ingegnere Malangone Gaetano di iscriversi presso la Gestione Separata INPS in relazione all'attività libero-professionale svolta nel 2008, in aggiunta a quella di lavoratore dipendente e ha dichiarato altresì dovuto il pagamento delle sanzioni per evasione contributiva.
Avverso tale pronuncia, Malangone Gaetano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, illustrati da memoria, mentre l'INPS ha resistito con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1334, 1335 e 2935 c.c., nonché della legge n. 335/95, del RDL n. 1827/35, del d.lgs. n. 241/97, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.11.1995 e del DPR n. 435/01 e s.m.i., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva sancito la legittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata del professionista, statuendo che il credito contributivo non fosse prescritto, perché l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata Inps era intervenuta prima del decorso del termine prescrizionale di cinque anni che decorrevano, ad avviso della Corte d’appello, dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre invece, ad avviso del ricorrente, il termine di decorrenza iniziale della prescrizione doveva essere fissato dalla data nella quale il pagamento avrebbe dovuto essere compiuto, cioè, il 16.6.2009, con scadenza il 16.6.14: siccome la richiesta di pagamento dell’Istituto previdenziale era pervenuta il 30.6.14, il credito contributivo doveva considerarsi irrimediabilmente prescritto.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 442, 434 e 436 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per motivazione inesistente, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. e per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto inammissibile l’appello definito “incidentale” proposto dal ricorrente, con il quale lamentava l’errata compensazione delle spese di lite, disposta dal tribunale, benché il primo giudice avesse riconosciuta fondata la tesi attorea.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti, va detto che questa Corte ha ormai consolidato l'orientamento secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso I'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (così, tra le più recenti, Cass. nn. 5826 del 2021, 20288 del 2022 e 10286 del 2023, tutte sulla scorta di Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018).
In riferimento all’eccezione di prescrizione va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21).
Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (cfr. Cass. n. 10273/21 cit, in motivazione).Ciò detto, alla luce dello slittamento della scadenza per il versamento dei contributi per l’anno 2008 al 6.7.09, sulla base del DPCM 4 giugno 2009, (pubblicato sulla G.U. n. 137 del 16.6.09), la richiesta di pagamento dell’Inps pervenuta al destinatario il 30.6.14 (cfr. p. 11 del ricorso), risulta tempestiva e il relativo credito contributivo non prescritto.
Il secondo motivo è infondato; infatti, quand’anche il ricorrente abbia proposto appello principale e non incidentale, avverso la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado, pur essendo vittorioso in tale giudizio, va detto che la Corte d’appello ha esaminato il gravame e lo ha rigettato, avendo riformato in senso sfavorevole al Malangone la sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello