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Ordinanza — n. 33776/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPGI appeal for inadmissibility due to double conformity of facts and lack of legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33776/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPGI's appeal inadmissible, ordering the institute to pay the litigation costs. The lower court had revoked an injunction against Rete Blu, finding that journalists were not subordinate employees because they lacked a stable organizational insertion and were not required to be constantly available. The court rejected the INPGI's arguments that the trial court contradicted itself or failed to examine key facts, ruling that such evidentiary evaluations are reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review the factual evaluation of evidence or the credibility of witnesses when the lower court's decision is based on a consistent set of facts, as such assessments are exclusively the province of the trial judge.

Parole chiave

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double conformity of facts subordination in journalism evidentiary evaluation inadmissibility of appeal witness credibility assessment contributi previdenziali deducibilità dei contributi di mantenimento determinazione di contributi provvisori

Disposizioni normative citate

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Art. 132 n. 4 c.p.c.
che, con il primo motivo, l’INPGI denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e violazione dell’art.
Art. 116 c.p.c.
e violazione dell’art. 116 c.p.c. per essere la Corte di merito incorsa “in una insanabile contraddizione tra premesse giuridiche […] e conclusioni” e altresì “in un vizio logico nel governo della prova” (così pag.
Art. 12 CCNL FIEG-FNSI 2009-2013
Art. 348-ter, ult. co., c.p.c.
Art. 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.
art. 116 c.p
e violazione dell’art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8068 del 2009
Cass. n. 13910 del 2001
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11661-2019 proposto da: I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell'avvocato RENATO VAGNARELLI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro RETE BLU S.P.A. (già NEW PRESS S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLITUNNO 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GREGORIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA TERESA NORO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3517/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2018 R.G.N. 1184/2015;

Oggetto Contributi previdenziali giornalisti R.G.N.11661/2019 Cron. Rep. Ud.16/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 5.10.2018, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo con cui il locale Tribunale aveva ingiunto a New Press s.p.a. (poi incorporata in Rete Blu s.p.a.) di pagare all’INPGI somme per contributi omessi in danno di due giornalisti, ritenuti dall’Istituto lavoratori subordinati con qualifica di corrispondente; che avverso tale pronuncia l’INPGI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Rete Blu s.p.a. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 16.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, l’INPGI denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e violazione dell’art. 116 c.p.c. per essere la Corte di merito incorsa “in una insanabile contraddizione tra premesse giuridiche […] e conclusioni” e altresì “in un vizio logico nel governo della prova” (così pag. 2 del ricorso per cassazione), avendo valorizzato, al fine di escludere la natura subordinata dei rapporti in questione, elementi viceversa non caratterizzanti la medesima e inoltre ritenuto che il contrasto tra le dichiarazioni rese da taluni collaboratori in sede di accesso ispettivo e quelle successivamente rese in occasione dell’esame testimoniale ridondasse a danno di chi è onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa;che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione dell’art. 12 CCNL FIEG-FNSI 2009-2013, per non avere la Corte territoriale considerato che l’elemento caratterizzante della prestazione del corrispondente consiste nella messa a disposizione delle proprie energie lavorative, ancorché la prestazione stessa venga resa in modo discontinuo e senza alcun inserimento nella redazione, potendo finanche essere remunerata in ragione delle notizie effettivamente pubblicate; che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure; che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver correttamente richiamato i principi elaborati da questa Corte con la sentenza n. 8068 del 2009 (ove si legge, in particolare, che “l’elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale, nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile, o quantomeno per un’apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti di rubriche e quindi esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell’intervallo fra una prestazione e l’altra”), hanno esaminato le deposizioni testimoniali acquisite agli atti e, valorizzando precisamente la circostanza che tutte avevano escluso la sussistenza di un obbligo dei giornalisti di essere a disposizione dell’odierna controricorrente, hanno confermato la decisione di prime cure; che, tanto premesso, è evidente che i due motivi di censura, ad onta del riferimento a presunte violazioni di norme sostanziali e processuali, intendono dolersi del modo in cui i giudici di merito hanno apprezzato le prove raccolte in giudizio, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità specie allorché ricorra una doppia conforme in punto di fatto (art. 348-ter, ult. co., c.p.c., nel testo vigente ratione temporis); che tanto in particolare va affermato con riguardo al dedotto contrasto tra le dichiarazioni rese in occasione dell’accesso ispettivo e in sede di esame testimoniale, atteso che – per costante giurisprudenza di questa Corte – la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (così già Cass. n. 13910 del 2001, seguita da innumerevoli successive conformi); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’INPGI alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, o