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Ordinanza — n. 33774/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses journalist's union appeal for lack of interest regarding private employer status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33774/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by AMAT Palermo S.p.A. inadmissible due to a lack of legal interest. The lower court ruled that a journalist working for a private company owned by the municipality performed genuine journalistic duties, making the union's social security contributions applicable. The Court held that the nature of the work, not the employer's public status, determines the activity, and thus the union's argument regarding the employer's classification was irrelevant to the final decision.

Regesto Legislator

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Art. 1, 2 e 9, l. n. 150/2000; Art. 100 c.p.c.: The nature of journalistic activity depends on the specific duties performed rather than the public or private status of the employer; appeals challenging principles not constituting the ratio decidendi are inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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lack of legal interest journalistic activity definition private employer status social security contributions ratio decidendi principle inadmissible appeal public administration law segreto professionale dei giornalisti

Disposizioni normative citate

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Art. 1, 2 e 9, l. n. 150/2000
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 29/1993
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
Art. 100 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
art. 100 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26614 del 2023
Cass. S.U. n. 21764 del 2021
Cass. n. 3489 del 1984
Cass. n. 3837 del 1954
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16188-2019 proposto da: AMAT PALERMO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA 38, presso lo studio dell'avvocato DARIO SCIME', che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MARCO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4091/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2018 R.G.N. 144/2016;

Oggetto Contributi previdenziali giornalisti R.G.N.16188/2019 Cron. Rep. Ud.16/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 23.11.2018, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da AMAT s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo con cui il locale Tribunale le aveva ingiunto il pagamento dei contributi omessi in danno di un lavoratore addetto all’ufficio stampa; che avverso tale pronuncia AMAT s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPGI ha resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 16.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 9, l. n. 150/2000, e 1, comma 2, d.lgs. n. 29/1993, e succ. mod. e integraz., per avere la Corte di merito ritenuto l’applicabilità nei suoi confronti delle disposizioni del primo dei due testi normativi cit., recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ancorché essa non costituisca “pubblica amministrazione” ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 29/1993, cit., essendo piuttosto una società per azioni in housedel Comune di Palermo; che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver ricostruito il compendio delle attività svolte dal lavoratore in questione, hanno concluso nel senso che questi, “iscritto come giornalista pubblicista, [aveva] svolto assiduamente attività giornalistica in qualità di addetto stampa, redigendo comunicati che inviava regolarmente alle testate giornalistiche [e] curando i contenuti giornalistici del sito istituzionale e i contatti con gli organi di informazione”, ritenendo che si trattasse di “attività che integra gli elementi tipici della professione giornalistica nell’ambito delle strutture addette all’informazione istituzionale e dai rapporti con la stampa che caratterizzano la figura professionale dell’addetto stampa” e che, in definitiva, avesse “natura giornalistica” (così la sentenza impugnata, pag. 6); che questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’attività di addetto stampa ha natura giornalistica a prescindere dal fatto che si svolga alle dipendenze di un datore di lavoro privato o pubblico, solo occorrendo che essa, pur nella concorrente finalità promozionale che la ispira, si estrinsechi oggettivamente nella raccolta, nel commento o nell’elaborazione di notizie, ancorché non indirizzate direttamente al pubblico indifferenziato, e si configuri, perciò, come mediazione tra il fatto, di cui si acquisisce conoscenza, e la diffusione della notizia, caratterizzandosi per l’apporto soggettivo e creativo e per l’autonomia dell’informazione (così Cass. n. 26614 del 2023, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 21764 del 2021); che gli artt. 1, 2 e 9, l. n. 150/2000, non dettano alcuna speciale definizione dell’attività dell’addetto stampa, limitandosi piuttosto a regolare le modalità di costituzione degli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che di essi possa far parte solo “personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti” (art. 9, comma 2, l. n. 150/2000); che tale scelta appare coerente con l’impostazione della legge professionale n. 69/1963 di non definire a priori l’attività giornalistica, onde consentire l’applicabilità della relativa disciplina a qualsiasi forma di manifestazione qualificata di pensiero a scopo informativo (così già Cass. n. 3489 del 1984); che tanto premesso, diviene irrilevante il fatto che i giudici territoriali abbiano affermato che il materiale istruttorio fosse “da leggersi necessariamente sulla base del contenuto della l. n. 150/00” (così espressamente si legge a pag. 3 della sentenza impugnata), richiamando la legge cit. anche per l’elencazione delle finalità proprie delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni, atteso che la conclusione circa la natura giornalistica dell’attività in questione dipende, come anzidetto, dal contenuto delle mansioni espletate e non anche dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro; che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, deve reputarsi giuridicamente irrilevante la censura che investa un principio di diritto enunciato dal giudice di merito e ritenuto erroneo dal ricorrente, o anche realmente tale, quando detto principio non costituisca la ratio decidendi della sentenza impugnata o concorra con altri principi, autonomi ed indipendenti, che siano esatti e da soli sufficienti a giustificare la decisione adottata (così già Cass. n. 3837 del 1954); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per difetto d’interesse (art. 100 c.p.c.), provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello