Court corrects lower ruling to order hospital's lawyer to have litigation costs deducted in their favor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation granted a correction request to fix a material error in a previous order regarding litigation costs. The hospital's lawyer had previously requested the deduction of costs in their favor, but the original order omitted this instruction. The court ruled that such requests must be handled through the material error correction procedure rather than ordinary appeals because they do not alter the substantive interests of the parties. Consequently, the court ordered the lower court to amend its text to explicitly mandate the deduction of costs for the opposing counsel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391-bis c.p.c.; In material error correction proceedings, which are administrative in nature and do not affect the settled interests of the parties, the court cannot order the liquidation of litigation costs as no party is deemed to have lost.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23770-2019 proposto da: GIRALDI FRANCESCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PERRI; -ricorrente - contro AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL CHISONE 35/B, presso lo studio dell'avvocato IOLANDA GIORDANELLI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 15532/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/06/2024 R.G.N. 23770/2019;
Oggetto Pubblico impiego R.G.N.23770/2019 Cron. Rep. Ud.19/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI. RILEVATO 1. Questa Corte, con ordinanza n. 15532 del 2024, depositata il 4 giugno 2024, ha definito il giudizio iscritto al n. RG 23770 del 2019, promosso da Francesco Giraldi nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. L’avvocato Iolanda Giordanelli difensore dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha sollecitato la correzione della menzionata ordinanza, poiché questa Corte, nel condannare Francesco Giraldi al pagamento delle spese di lite, ha omesso di disporne la distrazione in suo favore, come da richiesta che aveva formulato nell’atto di costituzione di nuovo difensore e nella memoria depositata il 22 aprile 2024.
Francesco Giraldi, a cui la Cancelleria ha comunicato la fissazione dell’adunanza camerale, non ha svolto difese in questa sede. CONSIDERATO L’istanza di correzione di errore materiale va accolta. L’avv. Iolanda Giordanelli aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore nell’atto di costituzione di nuovo difensore e nella memoria depositata il 22 aprile 2024. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288, cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
La procedura persegue una finalità che riguarda esclusivamente la corretta estrinsecazione del giudizio già espresso, attraverso un’attività di mera lettura del documento al fine di verificare se l’errore materiale o di calcolo sussista e, in tal caso, rendere l’espressione letterale del provvedimento in taluna sua parte conforme al contenuto sostanziale dello stesso quale obiettivamente e univocamente emergente dal testo nel suo complesso. Rispetto a tale attività, rispondente all’interesse superindividuale ad una corretta e chiara estrinsecazione dell’attività giurisdizionale, l’istanza ha funzione di impulso a quello che resta comunque un adempimento di carattere meramente formale, il quale peraltro, nel caso delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione, è attivabile anche ex officio, ai sensi della espressa previsione di cui all’art. 391- bis , cod. proc. civ., come modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. i), n. 2), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Con riguardo alle spese, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto (Cass., S.U., n. 29432 del 2024): «Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287- 288 e 391 - bis cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91,cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza».
In considerazione di quanto sopra l'istanza di correzione può essere accolta, atteso che all’interno dell’atto di costituzione di nuovo difensore e nella memoria il difensore dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, avv. Iolanda Giordaniello, aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore. Nulla spese.
P.Q.M.
La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 15532 del 2024, depositata il 4 giugno 2024, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, nell’ultima pagina dell'ordinanza, rigo 21, dopo l’interpunzione che segue alle parole «e accessori di legge», sia aggiunta la frase: «Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore della controricorrente avv. Iolanda Giordanelli che ne ha fatto richiesta». Dispone che la correzio