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Ordinanza — n. 33753/2024 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Supreme Court order to deduct attorney fees for non-statutory defense lawyers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33753/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered a correction to a Supreme Court order that previously rejected a petition by Vela S.P.A. The petitioners, represented by non-statutory defense attorneys, argued that the original order failed to deduct their fees despite their request. The court ruled that a material error existed in omitting this deduction and mandated its inclusion.

Regesto Legislator

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Art. 391bis c.p.c.; Art. 380bis1 c.p.c.: A material error in a judicial order regarding the allocation of costs to non-statutory defense counsel warrants immediate correction under the provisions governing material errors.

Parole chiave

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material error correction non-statutory defense attorney fee deduction Supreme Court order procedural amendment condono delle spese procedurali rettifiche finanziarie spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 391bis c.p.c.
15128/2024 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.; in effetti, per mero errore materiale, nell’ordinanza n.
Art. 380bis1 c.p.c.
n.13732/2022), non è stata disposta la distrazione delle spese processuali in favore degli avvocati istanti benchè da essi richiesta nel controricorso in quanto antistatari; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult.
art 391 bis c.p
RILEVATO CHE a seguito di ricorso degli Avv.ti Bruno Cossu e Savina Bomboi ex art 391 bis c.p.c., nella loro qualità di difensori antistatari dei Sig.ri Boscolo Andrea Aldo + 17 nel proc.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 15218-2024 proposto da: BOSCOLO ANDREA ALDO, SCARPA MARA, BONZIO FABRIZIA, VIANELLO CHIARA, BALLARIN ANNABELLA, BONSO TANIA, BUCELLA ERIKA, ZANIN GIORGIA, MENNINI ALESSIA, GASPARONI CARLA, GASPARINI SARA, ZANELLA CLAUDIA, SCARPA MARTA, FRANCESCHIN SILVIA, NOCERA ANTONIETTA, BONZANINO CRISTINA, PERRE EMMA, PURISIOL FRANCESCA, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Crescenzio 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che li rappresentano e difendono; -ricorrenti - contro VELA S.P.A.; -intimata - per la correzione dell'ordinanza n. 17019/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/06/2024 R.G.N. 13732/2022;

Oggetto R.G.N.15218/2024 Cron. Rep. Ud.20/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO. RILEVATO CHE a seguito di ricorso degli Avv.ti Bruno Cossu e Savina Bomboi ex art 391 bis c.p.c., nella loro qualità di difensori antistatari dei Sig.ri Boscolo Andrea Aldo + 17 nel proc. RG n. 13732/2022, è stata disposta la trattazione all’adunanza odierna del procedimento Rg. n. 15128/2024 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.; in effetti, per mero errore materiale, nell’ordinanza n. 17019/2024,depositata il 20.0.6.2024, tramite la quale è stato definito con il rigetto il ricorso proposto da Vela Spa (nel proc. n. Rg. n.13732/2022), non è stata disposta la distrazione delle spese processuali in favore degli avvocati istanti benchè da essi richiesta nel controricorso in quanto antistatari; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

CONSIDERATO CHE per le ragioni anzidette ricorrono i presupposti per la correzione dell’errore materiale di cui sopra e che va quindi disposta la distrazione delle spese in favore degli avv.ti Avv.ti Bruno Cossu e Savina Bomboi, antistatari;

P.Q.M.

Visto l’art. 391bis c.p.c., accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n.17019/2024 nel senso di inserire nel dispositivo subito dopo “oltre accessori di legge” la seguente locuzione “da distrarsi in favore degli Avv.ti Bruno Cossu e Savina Bomboi, antistatari”; nulla per le spese. Manda La Cancelleria di annotare la correzione sull’originale dell’ordinanza. Così deciso nella camera di consi