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Ordinanza — n. 33705/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding unemployment mobility allowance, ruling 60-day deadline applies to all claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33705/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by Consiglia Aquilone against the Naples Court of Appeal's decision denying her unemployment mobility allowance. The appellant argued that her request for unemployment benefits interrupted the 60-day statutory deadline for claiming the mobility allowance, which the lower court had ruled did not apply. The court held that the 60-day limitation period is mandatory for all unemployment-related payments and that the prior administrative claim did not legally interrupt this specific deadline for the mobility allowance.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 12 legge n. 223/1991; Art. 129 R.d.l. n. 1827/1935: The sixty-day limitation period for claiming unemployment mobility allowance applies uniformly to all unemployment benefits, and a prior claim for unemployment allowance does not interrupt this specific deadline.

Parole chiave

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unemployment mobility allowance statutory limitation period interruption of deadline administrative claim effect Cassation dismissal diritto all'indennità di disoccupazione disoccupazione dei lavoratori migranti nuova domanda di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 12 legge n. 223/1991
Per quanto riguarda la disciplina della decadenza dal diritto alla indennità di mobilità si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, secondo il quale «ai fini del riconoscimento dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 12, della l.
Art. 129 R.d.l. n. 1827/1935
Né può ritenersi che tale interpretazione si risolva in una applicazione analogica dell’art. 129 R.d.l.
Art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Art. 375 comma primo cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 17389/2002
La corte territoriale ha richiamato l’orientamento di Cass. S.U. 17389/2002, ed ha ritenuto che il diritto alla indennità di mobilità fosse subordinato alla presentazione della domanda nel termine di decadenza di giorni sessanta decorrenti dall’inizio della disoccupazione indennizzabile.
Cass. 11/06/1998 n. 5850
Cass. 11/06/1998 n. 5850 ) anche se, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dell'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti» (da ultimo, Cass.
Cass. 21/08/2024, n.22985
5850 ) anche se, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dell'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti» (da ultimo, Cass. 21/08/2024, n.22985).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35341/2019 R.G. proposto da : AQUILONE CONSIGLIA, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato FERRARA RAFFAELE che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3265/2019 pubblicatail 22/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3265/2019 pubblicata il 22 maggio 2019, ha accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S. nella controversia con Consiglia Aquilone.

2. La controversia ha per oggetto il riconoscimento della indennità di mobilità ex art.7 legge n.223/1991.

3. Il Tribunale di Napoli accoglieva le domande proposte dalla Aquilone, sul presupposto del diritto alla iscrizione nelle liste di mobilità, accertato in sede giudiziale in altro procedimento.

4. La corte territoriale ha richiamato l’orientamento di Cass. S.U. 17389/2002, ed ha ritenuto che il diritto alla indennità di mobilità fosse subordinato alla presentazione della domanda nel termine di decadenza di giorni sessanta decorrenti dall’inizio della disoccupazione indennizzabile. Ha poi aggiunto che non potesse ritenersi equipollente alla presentazione della domanda la mera iscrizione nelle liste di mobilità; iscrizione che costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per il riconoscimento della relativa indennità.

5. Per la Cassazione della sentenza ricorre la Consiglia, con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il motivo unico la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.129 R.d.l. n.1827/1935, anche in relazione all’art.3 Cost., nonché la violazione degli artt.1362 e segg. cod. civ. e degli artt. 1 e 2 Preleggi in relazione agli artt.123 R.d.l. cit., 2964, 2968 e 2969 cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

2. Sostiene la ricorrente che dalla documentazione versata in atti risulta provato che nel termine decadenziale di giorni 60 aveva proposto l'unica domanda che, allo stato, poteva presentare appunto ossia quella per la corresponsione dell'indennità di disoccupazione. Deduce che la presentazione di tale domanda è da ritenersi interruttiva del termine previsto a pena di decadenza. Lamenta che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare d'ufficio l'interruzione del termine previsto appena di decadenza per effetto della presentazione della domanda di disoccupazione. Deduce che solo all'esito del giudizio promosso avanti al tribunale di Napoli nei confronti della Regione Campania, nel quale era stato riconosciuto il suo diritto all'iscrizione delle liste di mobilità, si erano realizzati tutti i presupposti per richiedere il pagamento della indennità di mobilità; e che pertanto solo a partire da quel momento il diritto oggetto di causa poteva essere esercitato, non potendosi esercitare né tantomeno far valere un diritto ancora in fieri.

3. Per quanto riguarda la disciplina della decadenza dal diritto alla indennità di mobilità si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, secondo il quale «ai fini del riconoscimento dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991, costituente un trattamento di disoccupazione di fonte legale, è necessaria la proposizione di specifica domanda amministrativa all'Istituto previdenziale, nel termine di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, essendo irrilevante che lo stesso sia regolare o irregolare e che la sua causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno (Cass. n. 10747/22, 7521/17)» (Cass.14/07/2023, n.20372).

4. Tale orientamento trova il fondamento proprio nelle disposizioni che il ricorrente assume violate, ossia quelle dettate in via generale in materia di decadenza dagli artt.2964 e segg. cod. civ.. Disposizioni che sono espressione della necessità di contenere lo stato di incertezza afferente ad una determinata situazione giuridica entro un termine molto breve. Tale finalità sarebbe frustrata laddove ─ come prospettato dal ricorrente ─ dovesse ritenersi necessario il previo accertamento in sede giurisdizionale dei presupposti per l’esercizio del diritto. Del resto, l’art.2966 cod. civ., nel prevedere che la decadenza «non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge», chiarisce che la fattispecie astratta non è costituita dalla effettiva sussistenza di tutti gli elementi previsti per l’esercizio del diritto vantato, ma solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge a pena di decadenza.

5. In questi termini deve essere interpretato l’art.129 R.d.l. n. 1827/1935, laddove prevede che: «Cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'indennità di disoccupazione ovvero di riscuotere l'indennità già concessagli qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione indennizzabile, ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l’assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione o pagamento dell'indennità o senza che si sia presentato per la riscossione dell'indennità concessagli».

Il sintagma «disoccupazione indennizzabile» è univocamente riferibile alla disoccupazione in astratto indennizzabile, fatti salvi i successivi accertamenti degli uffici competenti. Sul punto è costante l’orientamento di questa Corte: «la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione involontaria non presuppone la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo. L’effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento (cfr.

Cass. 11/06/1998 n. 5850 ) anche se, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dell'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti» (da ultimo, Cass. 21/08/2024, n.22985).

6. Né può ritenersi che tale interpretazione si risolva in una applicazione analogica dell’art. 129 R.d.l. n.1827/1935, in contrasto con i principi e le disposizioni richiamate dal ricorrente. Le disposizioni dettate in materia di indennità di disoccupazione sono applicabili ─ in forza del rinvio recettizio previsto dall’art.7 comma 12 legge n.223/1991 ─ anche alla indennità di mobilità perché in entrambi i casi la domanda della prestazione è prodromica ed indispensabile per dare inizio al procedimento amministrativo in seno al quale viene accertata la sussistenza dei presupposti per la erogazione della prestazione. Presupposti che, per la indennità di mobilità, sono previsti dall’art.7 comma 4 legge n.223/1991.

7. La corte territoriale ha deciso la questione della decadenza facendo applicazione del sopracitato principio di diritto, e pertanto non risulta sussistere la violazione di legge paventata.

8. Nel resto il motiv o si risolv e in una inammissibile rivalutazione dei fatti già accertati dai giudici del merito.

9. Sono infine inammissibili le censure relative alla asserita inammissibilità dell’atto di appello dell’I.N.P.S., come sollevate nella memoria illustrativa, in quanto nuove e mai prospettate nei motivi di ricorso. Così come non sussistono i presupposti previsti dall’art.375 comma primo cod. proc. civ in considerazione dell’ orientamento di questa Corte, seppur consolidatosi dopo la proposizione del ricorso.

10. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a ti