Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for judgment within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within forty days of the court's proposal. The appellant, Battisti, had filed a recourse against a second-instance judgment but remained silent after the court invited him to define the case. Consequently, the court ruled that the silence constituted a waiver of the right to proceed, extinguishing the entire litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the court's proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11049/2020 R.G. proposto da : BATTISTI ANDREA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TOMASELLI STEFANO (TMSSFN74E23L378J), CARTA ATTILIO (CRTTTL59A03F132T) -ricorrente- contro CIPAG CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAZZARELLA GIUSEPPE (MZZGPP72M22I234D) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n.115/2019 depositata il 27/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in ragione degli interventi chiarificatori successivi al deposito del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedi