Cassation court dismisses journalist's pension claim, ruling the fund is a separate entity liable only up to its own liquidity limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the journalist's appeal against a lower court ruling that denied his claim for a fixed pension indemnity. The worker argued the collective agreement created an irrevocable third-party benefit, while the opposing parties maintained the fund was merely a cash management tool without individual capitalization. The court held that the pension fund constitutes an independent legal entity separate from the INPGI, meaning the employer is only liable to the fund up to its available liquidity, not to individual beneficiaries directly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CCNL; Art. 1411 c.c.: The supplementary pension fund for journalists is an autonomous center of legal imputation distinct from the employer, liable only to the fund up to its provvista limits, not directly to third-party beneficiaries.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28495-2019 proposto da: VISCI PIER LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto R.G.N.28495/2019 Cron.
Rep. Ud.16/10/2024 CC domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1210/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2019 R.G.N. 3734/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 25.3.19 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo concesso per euro 149.013 per indennità cosiddetta fissa.
La corte in particolare ha ritenuto che l’Inps svolgesse soltanto gestione di cassa e non fosse obbligata alla prestazione; ha quindi escluso l’esistenza di accantonamenti individuali previsti solo in occasione di specifiche ipotesi di risoluzione del rapporto, nella specie non ricorrenti, ed escluso quindi un sistema di accantonamento individuale a capitalizzazione; ha ritenuto quindi provata la carenza di liquidità del fondo. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, resistono le controparti con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 27, CCNL per i dipendenti del settore giornalistico, dell’art. 6, ult. co., della convenzione e dell’art. 11, ult. co., del regolamento approvati con accordo sindacale dell’8.6.1994, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della convenzione e agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del regolamento, anche con riferimento agli artt. 1363, 1366 e 1370 c.c. nonché all’art. 1229 e all’art. 2697 c.c., per avere la corte di merito ritenuto che il Fondo di previdenza e assistenza integrativa per i giornalisti costituisse un fondo a ripartizione, invece che un fondo con accantonamento nominativo individuale, e avere conseguentemente escluso l’esigibilità della prestazione sul presupposto che l’INPGI avesse dimostrato sia l’illiquidità del credito che il corretto assolvimento degli obblighi di vigilanza e segnalazione impostigli dalla convenzione e dal regolamento.
Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della convenzione e del regolamento approvati con l’accordo sindacale dell’8.6.1994, in relazione all’art. 1411 c.c., per avere la Corte territoriale negato che la prestazione c.d. “ex fissa” contemplata dalle fonti collettive costituisse contratto a favore di terzo, con conseguente sua irrevocabilità a fronte dell’accettazione del beneficiario. Con il terzo motivo, infine, parte ricorrente si duole di violazione degli artt. 100, 105 e 91 c.p.c., per avere la Corte di merito disposto la sua condanna alla rifusione delle spese anche in favore dell’interveniente FNSI, mero interveniente adesivo dipendente, nonostante essa si fosse costituita tardivamente in primo grado e il relativo intervento dovesse conseguentemente reputarsi inammissibile, e comunque per eccessività dell’importo liquidato e per non essere stata disposta la compensazione.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Essi sono infondati. Questa Corte, in caso sovrapponibile al presente, ha invero già affermato (Sez. L - , Sentenza n. 20904 del 18/07/2023, Rv. 668186 – 01, alla cui ampia motivazione si fa rinvio; nonc hè Cass. 26620 del 2023) che il Fondo, costituito presso l'I.N.P.G.I. (Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani) per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità cd. "ex fissa", deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto allo stesso I.N.P.G.I., che è assimilabile ad un "adiectus solutionis causa" per le obbligazioni assunte dal Fondo verso gli iscritti, con la conseguenza che è tenuto all'adempimento della prestazione nei soli confronti del Fondo delegante (e non anche nei confronti dei terzi beneficiari) e nei soli limiti della provvista (costituita dallo stesso Fondo).
Quanto al terzo motivo, si rileva che ogni questione relativa alla legittimità e tempestività dell’intervento adesivo di FNSI avrebbe dovuto esser fatta valere preventivamente in sede di appello, convertendosi per principio le nullità in mezzi di gravame (art. 161 c.p.c.), ciò che non risulta essere accaduto nella specie, con conseguente formazione del giudicato interno. Per il resto, la soccombenza è individuat a rispetto a tutte le parti ritualmente costituite in giudizio. Spese compensate per essersi consolidato l’orientamento su richiamato solo in corso di causa.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Spese compensate.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma d