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Ordinanza — n. 33547/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses INPS appeal confirming apprenticeship contracts qualify for stable job tax relief incentives.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33547/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that denied contributory tax relief to apprentices. The INPS argued that the law only applies to indefinite-term workers, but the court affirmed that apprenticeship contracts are inherently indefinite with a dual structure. Consequently, the court upheld the lower court's decision that the tax incentive applies to apprentices, dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 118 legge 190 del 2014; Art. 2118 c.c.: The court established that apprenticeship contracts are legally classified as indefinite-term employment relationships with a dual structure, thereby qualifying apprentices for the contributory tax relief incentives intended for stable hiring.

Parole chiave

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apprenticeship contracts indefinite term employment contributory tax relief stable job incentives labor law classification INPS appeal dismissal dual structure employment sussidio per la frequentazione di corsi

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 118 legge 190 del 2014
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
Art. 2118 c.c.
DPR n.115/02, art. 13 comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 2118 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. L - Sentenza n. 17373 del 13/07/2017
Sez. L - Sentenza n. 2365 del 03/02/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 38447-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; -ricorrente - contro MALOSSINI SILVIO, RUSSO DANIELA, rappresentati e difesi da sé stessi; TOMASI ANDREA, COLLA STEFANO, rappresentati e difesi dagli avvocati MALOSSINI SILVIO, RUSSO DANIELA, ALESSANDRO MALOSSINI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO MALOSSINI; -controricorrenti - Oggetto R.G.N.38447/2019 Cron.

Rep. Ud.16/10/2024 CC avverso la sentenza n. 55/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 10/06/2019 R.G.N. 140/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 10.6.19 la corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza del 22.5.18 che aveva evidenziato la peculiarità del rapporto di apprendistato ed accertato l’infondatezza della pretesa contributiva Inps per alcuni apprendisti dello studio professionale in epigrafe, pretese espresse con avvisi di addebito che avevano escluso la possibilità di fruire dei benefici contributivi ai sensi della legge n. 190 del 2014.

Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo; resistono con controricorso gli avvocati in proprio e quali rappresentanti dello studio associato. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 1 comma 118 legge 190 del 14, per avere la corte territoriale ammesso la fruizione di sgravio contributivo previsto dalla legge anche allorquando si assuma no a tempo indeterminato lavoratori precedentemente assunti con contratti di apprendistato.

Questa Corte ha in tema già affermato (Sez. L - , Sentenza n. 17373 del 13/07/2017, Rv. 644994 –01, e Sez. L - , Sentenza n. 2365 del 03/02/2020, Rv. 656696 - 01) che il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo di cui alla l. n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l'elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, nella seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., il rapporto (unico) continua con la causa tipica del lavoro subordinato; ne consegue che, nel caso di licenziamento intervenuto nel corsodel periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento "ante tempus" nel rapporto di lavoro a tempo determinato.

Ciò posto, la decisione impugnata, con affermazione del tutto condivise da questa Corte, ha correttamente puntato l’attenzione sulla stabilità del rapporto mancante per gli apprendisti e sulla finalità della legge incentivante le assunzioni stabili, applicabili in quanto tale anche agli apprendisti e del tutto coerente con la funzione tipica dello sgravio contributivo in questione. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.875 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.