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Decreto — n. 33397/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33397/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33397/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6613/2023 R.G. proposto da : D'ELIA NICOLA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIA 325, presso lo studio dell’avvocato MERCOGLIANO ANTONIO (MRCNTN54M03F924D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TEAM SERVICE SUD SOC. COOP IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato IVELLA FRANCESCO SAVERIO (VLLFNC66D06H501L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IVELLA ENRICO (VLLNRC37S18F205N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3270/2022 depositata il 13/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33397/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : D'ELIA NICOLA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIA 325, presso lo studio dell’avvocato MERCOGLIANO ANTONIO (MRCNTN54M03F924D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TEAM SERVICE SUD SOC. COOP IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato IVELLA FRANCESCO SAVERIO (VLLFNC66D06H501L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IVELLA ENRICO (VLLNRC37S18F205N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3270/2022 depositata il 13/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di esecuzione correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario spese di ripristino principio della copertura dei costi condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6613/2023 R.G. proposto da : D'ELIA NICOLA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIA 325, presso lo studio dell’avvocato MERCOGLIANO ANTONIO (MRCNTN54M03F924D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TEAM SERVICE SUD SOC. COOP IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato IVELLA FRANCESCO SAVERIO (VLLFNC66D06H501L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IVELLA ENRICO (VLLNRC37S18F205N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3270/2022 depositata il 13/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del l’avv. Francesco Saverio Ivella e dell’avv. Enrico Ivella, antistata