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Ordinanza — n. 33339/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court reversed lower court, holding worker bears burden of proof for NASpI eligibility after INPS denies employment relationship.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33339/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted Elton Guri unemployment benefits. While the INPS argued it must prove the lack of an employment relationship, the court established that the burden of proof lies with the worker once benefits are claimed. Consequently, the lower court's decision was quashed and the case remanded for a new trial applying this reversed burden of proof.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.lgs. 22/2015; Art. 2697 cod. civ.: When an insurance institute denies a social benefit based on the non-existence of an employment relationship, the burden of proving the existence, duration, and onerous nature of that relationship falls on the worker claiming the benefit.

Parole chiave

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burden of proof allocation NASpI eligibility requirements employment relationship verification social security benefits INPS administrative control civil procedure burden unemployment insurance claim revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.lgs. 22/2015
Art. 2697 cod. civ.
Art. 16 legge n. 412/1991
Art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7845/2021 R.G. proposto da : I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato PASSARELLI MARIA unitamente agli avvocati SFERRAZZA MAURO, TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO -ricorrente- contro GURI ELTON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P.S. MANCINI, 2, presso lo studio dell’avvocato CAPUA MICHELANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato ARISI MARIA PIA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 233/2020 pubblicata il 16/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2024 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Genova, con la sentenza n.233/2020 pubblicata il 16 novembre 2020, ha accolto il gravame proposto da Elton Guri nella controversia con l’I.N.P.S.

2. La controversia ha per oggetto il ripristino della indennità NASpI, a seguito dell’accertamento della insussistenza del rapporto di lavoro subordinato da parte dell’Istituto previdenziale.

3. Il Tribunale di Genova rigettava la domanda proposta dal Guri.

4. La corte territoriale ha ritenuto che incombesse sull’I.N.P.S. l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per la revoca della indennità; e che tale onere non fosse stato assolto, con particolare riferimento al requisito della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, alla luce della valutazione del compendio istruttorio.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’I.N.P.S., con ricorso affidato a due motivi. Guri resiste con controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2 e 3 del d.lgs. n.22/2015 e dell’art.2697 cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.. Deduce che in forza delle disposizioni citate incombeva sull’assicurato ─ e non sull’Istituto previdenziale ─ l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per il godimento della indennità NASpI, ed in particolare della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato che ne costituisce il presupposto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.16 della legge n.412/1991, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce che la corte territoriale ha violato il principio del divieto di cumulo tra i benefici accessori del credito, consentito per il solo caso del maggior danno.

3. Il primo motivo è fondato.

4. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale in questa sede si intende dare continuità, in tema di prestazioni previdenziali nel caso in cui l’Istituto previdenziale ─ a seguito di un controllo ─ disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto preteso (ex multis, Cass. 04/01/2024, n.275).

5. La corte territoriale ha ritenuto che l’onere della prova della «sussistenza dei presupposti di legittimità della revoca del trattamento Naspi» incombesse sull’Istituto previdenziale che agiva in ripetizione dell’indebito.

6. Secondo il principio di diritto di Cass. 275/2024 cit. una volta che l'I.N.P.S., a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento della prestazione previdenziale pretesa.

7. Incombeva pertanto su Guri Elton l’onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ditta Ciofu, siccome fatto costitutivo della pretesa previdenziale ex art.3 d.lgs. 22/2015.

8. La corte territoriale ha dunque errato nel porre l’onere della prova a carico dell’Istituto previdenziale, in violazione dell’art.2697 cod. civ. Tale errore inficia anche le conclusioni raggiunte dalla corte territoriale con riferimento all’apprezzamento delle prove, siccome fondate su premesse erronee.

9. Per l’effetto deve accogliersi il primo motivo, con assorbimento del secondo, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, che dovrà decidere la causa facendo applicazione del principio di diritto sopra stabilito.

10. La corte territoriale provvederà anche alla liquidazione delle spese per il giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione