Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the settlement proposal within forty days. The appellant, Telecom Italia, had submitted a settlement offer which the respondent, Marucci, accepted, but the appellant remained silent. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant regarding a settlement proposal submitted under Art. 380-bis c.p.c. constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8417/2024 R.G. proposto da : TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE N. 8,, presso lo studio dell’avvocato MARAZZA MARCO (MRZMRC72E26H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE FEO DOMENICO (DFEDNC62E04A662D) -ricorrente- contro MARCUCCI CIRO, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA BENEDETTO CARITEO, 8, presso lo studio dell’avvocato CIRILLO FRANCESCO (CRLFNC72D13F839F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIRILLO ERNESTO MARIA (CRLRST73P27F839I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.390/2023 depositata il 29/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Ernesto Maria Cirillo e dell’avv. Francesco Cirillo, antis