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Decreto — n. 33309/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33309/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33309/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9873/2024 R.G. proposto da : ACQUE DI CASALOTTO SPA, elettivamente domiciliato in CATANIA PIAZZA PRINCIPESSA IOLANDA 6 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FERRAROTTO CONCETTO (FRRCCT64T19C351D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SAVIA ELISA ANTONELLA, elettivamente domiciliato in CATANIA VIA ALOI 26 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ZAPPALA' LOREDANA (ZPPLDN72L48C351C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.103/2024 depositata il 20/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33309/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione dell’accordo conciliativo tra le parti.

Parole chiave

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spese legali rimborso delle spese contratto di compensazione condono delle spese procedurali clausola compromissoria spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9873/2024 R.G. proposto da : ACQUE DI CASALOTTO SPA, elettivamente domiciliato in CATANIA PIAZZA PRINCIPESSA IOLANDA 6 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FERRAROTTO CONCETTO (FRRCCT64T19C351D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SAVIA ELISA ANTONELLA, elettivamente domiciliato in CATANIA VIA ALOI 26 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ZAPPALA' LOREDANA (ZPPLDN72L48C351C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.103/2024 depositata il 20/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione dell’accordo conciliativo tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità.