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Ordinanza — n. 33304/2024 — snciv Generato dall'IA

Inps appeal partially allowed; contribution debt prescribed for 2011 but not for 2009/2010 due to payment deferrals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33304/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation partially overturned the Court of Appeal's decision regarding Inps contribution claims against a lawyer. While the court found the debt for 2011 prescribed due to late notices, it ruled that deferral decrees for 2009 and 2010 rendered the Inps notices timely. Consequently, the lower court's finding of prescription for all years was corrected, and the case was remanded for re-examination of the 2009 and 2010 claims.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 1 D.P.C.M. 10 giugno 2010; Art. 1, comma 1 e 2 D.P.C.M. 12 maggio 2011; Art. 1, comma 1 e 2 D.P.C.M. 6 giugno 2012: Contribution debts are subject to prescription only if payment notices are received after the extended deadlines established by specific government decrees; failure to compile tax forms does not constitute fraudulent concealment.

Parole chiave

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social security contributions prescription period payment deferral decrees fraudulent concealment remand for retrial Inps management tax declaration forms computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010
per l’anno 2009l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 (pubbl.
Art. 1, comma 1 e 2, DPCM 6 giugno 2012
per l’anno 2011, l’art. 1, comma 1 e 2, DPCM 6 giugno 2012, (pubblicato sulla G.U.
Art. 2941 n. 8 c.c.
Inoltre, la Corte del merito ha escluso che la professionista avesse tenuto un comportamento doloso di occultamento del debito previdenziale, per poter applicare la sospensione del termine prescrizionale, di cui all’art. 2941 n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.
art. 132 c.p
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art.
art 2935 c.c
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art 2935 c.c., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10273/21
del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21).
Cass. n. 37529/21
(Cass. n. 37529/21) e nella specie, tale accertamento espresso dalla Corte del merito (cfr.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28107-2020 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -ricorrente - contro CARBONE GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato BRUNO GENTILE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO TOTERA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 53/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/04/2020 R.G.N. 956/2018;

Oggetto R.G.N.28107/2020 Cron. Rep. Ud.26/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 28107/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 27.4.2020 n. 53, la Corte d’appello di Venezia accoglieva il gravame proposto da Carbone Giovanna, avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva rigettato il ricorso presentato da quest’ultima, libera professionista iscritta all’Albo degli Avvocati, volto ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’Inps a titolo di contributi per gli anni 2009, 2010 e 2011, avendo già versato alla Cassa forense la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva).

Il tribunale confermava la pretesa dell’Inps, poiché la ricorrente, pur essendo iscritta all’Albo professionale dal 2009, aveva corrisposto soltanto il contributo integrativo per gli anni in contestazione, pertanto, non essendo, in tali anni, iscritta presso la Cassa di previdenza forense era corretta la richiesta di contribuzione da parte dell’Inps (per la finalità universalistica della copertura previdenziale che presiede alla istituzione della Gestione Separata). La Corte d’appello, da parte sua, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame di Carbone Giovanna ha ritenuto il debito contributivo prescritto in relazione a tutte le annualità in contestazione; infatti, tra la data di scadenza dei termini per il versamento, riferita a ogni singola annualità (quale dies a quo) e la data di ricezione dell’avviso bonario (quale dies ad quem), era decorso il termine di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva.

Inoltre, la Corte del merito ha escluso che la professionista avesse tenuto un comportamento doloso di occultamento del debito previdenziale, per poter applicare la sospensione del termine prescrizionale, di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. (infatti, l’omessa compilazione del quadro RR, non poteva considerarsi una preordinazione volta ad occultare gli importi dovuti). Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui resiste Carbone Giovanna con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva riportato in modo frammentario solo alcuni dei dati fattuali, in particolare, in riferimento all’anno 2009, mentre per gli altri anni, i dati erano carenti. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art 2935 c.c., dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/97, dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM del 12.5.2011 (pubblicato in GU n. 111 del 14.5.11), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione del credito contributivo per il 2010, non considerando che per il dies a quo della prescrizione occorreva tener conto del termine prorogato dal DPCM in rubrica, fino al 6.7.11, cosicché la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta il 4.7.16 doveva considerarsi tempestiva.Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art 2935 c.c., dell’art. 2 commi 26- 31 della legge n. 335/95, dell’art.18 comma 12 del DL n. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11, dell’art. 1 del d.lgs. n. 462/97 e dell’art. 10 comma 1 del d.lgs. n. 241/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR (che la professionista era tenuta a compilare, per tutte le annualità in contestazione) non costituisse una fattispecie di occultamento doloso del debito contributivo, inteso come causa di sospensione del decorso della prescrizione, ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c. Con il quarto motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11, dell’art. 53 del DPR n. 917/86, modificato dal D.lgs. n. 344/03, degli artt. 10, 11 e 12 della legge n. 576/80, dell’art. 44 comma 2 del DL n. 269/03, convertito con modificazioni nella legge n. 326/03 e dell’art. 61 comma 3 del d.lgs. n. 276/03, anche con riferimento all’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che in riferimento al 2011 non sussistesse l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata e non fossero dovuti i relativi contributi, in quanto i redditi dichiarati dalla professionista erano per tale anno di un ammontare inferiore alla soglia di € 5.000,00.

Il primo motivo è infondato, in quanto non sussiste nella motivazione della sentenza la dedotta carenza dei dati fattuali in riferimento agli adempimenti contributivi degli anni 2009- 2011 e ciò, in quanto, avendo la Corte d’appello deciso di trattare in via preliminare il profilo della prescrizione che nella materia previdenziale è una quaestio iuris, rilevabile d’ufficio, ha in riferimento a tali annualità riportato i presupposti di fatto (decorso del tempo e inerzia del titolare del diritto), per trarne le conseguenze giuridiche , peraltro non sempre corrette, come meglio spiegato nel secondo motivo di censura.

Il secondo motivo è parzialmente fondato, nei termini che seguono, con assorbimento del quarto. Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21).

Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss. (cfr. Cass. n. 10273/21). Ciò detto, alla luce dello slittamento della scadenza per il versamento dei contributi, va rilevato quanto segue:

1) per l’anno 2009l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 (pubbl. in GU n. 141 del 19.6.2010), ha previsto la proroga dei termini per il versamento dei contributi, dal 16.6.2010 fino al 6.7.10, cosicché la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta dal professionista il 30.6.15 (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) doveva considerarsi tempestiva;

2) per il 2010, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 12.5.11 (pubbl. in GU n. 111 del 14.5.2011), ha previsto la proroga dei termini per il versamento dei contributi, dal 16.6.2010 fino al 6.7.11, cosicché la richiesta di pagamento dell’Inps, ricevuta dal professionista il 4.7.16 (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) doveva considerarsi tempestiva;

3) per l’anno 2011, l’art. 1, comma 1 e 2, DPCM 6 giugno 2012, (pubblicato sulla G.U. n. 135 del 12 giugno 2012), ha previsto la proroga dei termini per il versamento dei contributi, dal 16.6.2010 al 9.7.12, cosicché la richiesta di pagamento dell’Inps pervenuta al destinatario il 18.9.17(cfr. p. 5/6 della sentenza impugnata), risulta tardiva e il relativo credito contributivo prescritto. Quindi il motivo deve accogliersi in riferimento alle annualità 2009 e 2010, ma non per il 2011. Il terzo motivo è infondato, poiché non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529/21) e nella specie, tale accertamento espresso dalla Corte del merito (cfr. sempre p. 5 della sentenza impugnata) ha escluso che la mancata compilazione del quadro RR potesse integrare un comportamento preordinato ad occultare il debito.

In accoglimento del secondo motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, rigettati il primo e terzo motivo e assorbito il quarto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, in riferimento al motivo accolto.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in parte motiva, rigetta il primo e terzo motivo di ricorso, dichiara assorbitoil quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rin