Cassation court allows jurisdiction over labor dispute in Milan based on employer's location under Art. 413 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Milan Tribunal's ruling on territorial jurisdiction, ordering the case to be reassigned to Milan. The worker argued that Milan was the proper forum because the main employer (BRT S.p.A.) was located there, despite the work being performed in Piacenza. The court held that the worker could choose the forum of the main employer's location, and the inclusion of the formal employer did not alter this choice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 413 c.p.c.; Art. 33 c.p.c.: When a worker sues the actual employer and the formal employer in connected claims, the worker may choose the forum of the actual employer's location, and the formal employer's presence does not shift jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 6570-2024 proposto da: AMARA RIDHA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio degli avvocati RICCARDO FARANDA, PASQUALE MARIA CRUPI che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro BUCCI VALTER, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO ZARONE; -controricorrente - nonché contro BRT S.P.A.; -intimata - avverso l'ordinanza n. cronologico 6630/2024, del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 27/02/2024 R.G.N. 9479/2023;
Oggetto R.G.N.6570/2024 Cron. Rep. Ud.19/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa Il tribunale di Milano, con l’ordinanza in atti del 27.2.2024 , ha dichiarato la propria incompetenza per territorio sulla domanda del lavoratore Amara Ridha di accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro sostanziale BRT Spa in conseguenza dell’illiceità dell’indicato rapporto di appalto,con condanna alla costituzione del rapporto, al pagamento dell’indennità risarcitoria e d al le indicate retribuzioni; in subordine il lavoratore chiedeva il pagamento delle somme anche nei confronti del datore di lavoro formale Bucci Walter .
Il Tribunale di Milano ha osservato che nel caso di specie il ricorrente avevasempre operato presso l’unità operativa BRT di Caorso (PC) ricompresa nell’ambito del circondario del Tribunale di Piacenza, a cui favore andavaperciò declinata la competenza in applicazione del criterio del “foro della dipendenza del reale datore di lavoro” (Cass. n. 12232/2018). Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per regolamento di competenza Amara Ridha denunciando la violazione del criterio concorrente del foro dell’azienda previsto dall’art.413 c.p.c.
Ha resistito Bucci Walter con controricorso. Mentre BRT spa è rimasta intimata. Il pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza. Ragioni della decisione 1.- Il ricorso è fondato posto che l’art. 413, 2 comma c.p.c. delinea tre fori alternativamente concorrenti ed il lavoratore ha presceltocome foro competente nel ricorso introduttivo uno di essi ovvero il tribunale di Milano, posto che ivi si trova l’azienda della società convenuta individuata nella domanda come datrice di lavoro effettiva, non rilevando quindi che il rapporto si sia svolto presso l’unità operativa BRT di Caorso (PC). 2.- N emmeno influisce sulla individuazione del giudice territorialmente competente il fatto che nello stesso giudizio sia pure convenuta la datrice di lavoro formale atteso che la connessione tra le domande svolte, principale e subordinata, peraltro appunto solo eventuale, non è tale da modificare il criterio di determinazione della competenza prescelta ex art 413 c.p.c., mentre ai sensi dell’art. 33 c.p.c. essa determina l’attrazione della competenza sulla domanda subordinata trattandosi di un'ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per l’oggetto o per il titolo. 2.- Pertanto il lavoratore che , sul presupposto della non genuinità dell'appalto al quale è stato adibito, agisca per la costituzione del rapporto di lavoro con l'effettivo utilizzatore delle prestazioni - nel luogo dove si trova l’azienda - può adire il giudice territorialmente competente per la causa principale anche per la domanda subordinata svolta nei confronti del datore di lavoro apparente, ricorrendo un'ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per il titolo ai sensi dell'art. 33 c.p.c. 3.- Il ricorso va quindi accolto, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano presso cui va disposta la riassunzione della causa nei termini di legge.
La statuizione sulle spese del presente regolamento va rimessa alla definizione del merito. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la ordinanza impugnata, dichiara la competenza per territorio del giudice del lavoro presso il tribunale di Milano, davanti al quale dispone la riassunzione nei termini di legge. Spes