Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by the losing employer company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a formal withdrawal of the appeal by the losing employer, SOGEPI S.R.L. The original labor dispute involved an unlawful dismissal claim where the appellate court had ordered the company's reinstatement of the employee, Maria Teresa Saragosa. Since the withdrawal was mutual and voluntary, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without addressing the merits or awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, and the special contribution for the losing party does not apply to voluntary withdrawals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12907-2022 proposto da: SOGEPI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SANDRO SALERA; -ricorrente - contro SARAGOSA MARIA TERESA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELE PICANO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1134/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2022 R.G.N. 3353/2021; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere Dott.
FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Rinuncia R.G.N.12907/2022 Cron. Rep. Ud.08/11/2024 CC RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha confermato il giudizio di prime cure che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a Saragosa Maria Teresa dalla SOGEPI Srl, in data 22 marzo 2018, condannando la società alla reintegrazione della lavoratrice e a corrisponderle una indennità risarcitoria, pari a dodici mensilità, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto;
2. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società soccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.risulta depositato “atto di rinuncia al ricorso per cassazione” sottoscritto dalla rappresentante legale della società e dal suo procuratore nonché, per adesione, dalla controparte e dal suo procuratore; 2.pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo e non occorre provvedere sulle spese; in tema di impugnazioni, poi, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra le altre, Cass. n. 23175 del 2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo; nulla per le spese. Così dec