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Ordinanza — n. 33118/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal on prescription omission, dismissing lack of standing claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33118/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed INPS's claim regarding the appellant's lack of standing but allowed the second ground concerning the omission to examine specific interruptive acts. INPS argued the right to contributory revaluation had expired without identifying prior acts by the deceased, while the lower court presumed interruption based on the heir's actions. The court ruled that the formal title of the appeal did not preclude its reclassification as an omission of examination under Article 360 of the Civil Procedure Code, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 5 c.p.c.; The formal mislabeling of an appeal ground as a violation of law does not render the appeal inadmissible if the substantive content clearly identifies a defect such as an omission of examination.

Parole chiave

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omission of examination prescription interruption inadmissibility of appeal reclassification of grounds contributory revaluation heir standing civil procedure code retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
I Motivo) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 2935 cod. civ.
Art. 2943 cod. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte respinto l’eccezione di prescrizione.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 112 cod. proc. civ
I Motivo) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12131/2023
Cass. n. 22875/2024
360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass. n. 22875/2024; n.
Cass. n. 11517/2023
Cass. n. 1802/2019
Cass. n. 26310/2017
Cass. n. 25557/2017
Cass. n. 4036/2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18435-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro IACOVINO MARIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA CEA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 114/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 25/10/2019 R.G.N. 294/2018;

Oggetto R.G.N.18435/2020 Cron. Rep. Ud.27/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI. RILEVATO CHE INPS impugna la sentenza n. 114/2019 della Corte d’appello di Potenza che ha respinto il gravame dell’Istituto avverso la sentenza del Tribunale di Matera che aveva dichiarato il diritto di Iacovino Maria, erede di Spedicato Domenico, alla rivalutazione contributiva ex art. 13 della legge n. 257/1992 per il periodo dal 22 marzo 1965 al 19 aprile 1988. INPS articola due motivi, illustrati da memoria.

Resiste Iacovino Maria con controricorso. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 settembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). CONSIDERATO CHE INPS propone due motivi di censura. I Motivo) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., poiché la Corte non ha esaminato il motivo di appello a mezzo del quale l’Ente aveva sostenuto che, in assenza di domanda amministrativa del coniuge, la ricorrente non sarebbe stata legittimata a far valere il diritto alla rivalutazione contributiva, in quanto mai entrato nel patrimonio del de cuius.II Motivo) violazione degli artt. 2935 e 2943 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte respinto l’eccezione di prescrizione.

Il primo motivo di ricorso in Cassazione è per omessa pronuncia sul motivo di appello, trascritto, concernente “il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in ordine alla rivalutazione dell’anzianità contributiva del de cuius”, ed è argomentato con contestazione della titolarità del diritto controverso in capo alla ricorrente. Per come strutturato, il motivo è infondato. Infatti, la Corte d’appello di Potenza, pur non affrontando expressis verbis il suindicato motivo di gravame, entra nel merito ed afferma che ciò che si era trasferito dal de cuius alla erede era il diritto a chiedere la rivalutazione contributiva, argomentando nei seguenti termini:

“il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto …appartiene al de cuius, si trasferisce a titolo particolare agli eredi e si prescrive in dieci anni con decorrenza dall’acquisita consapevolezza dell’esposizione morbigena…….. Il diritto alla rivalutazione contributiva, dunque, si trasferisce iure hereditatis con decorrenza dall’apertura della successione;…. Nel caso di specie Iacovino ha chiesto la rivalutazione contributiva per esposizione qualificata del defunto marito all’amianto, diritto esercitabile dal predetto lavoratore al più tardi al momento del pensionamento, avvenuto a partire dall’1/11/1999 e poi trasferitosi in capo al coniuge superstite al momento del decesso del lavoratore avvenuto il 14/4/2009, quindi prima che spirasse il termine decennale di prescrizione”.

Di conseguenza, la Corte ha evidentemente ritenuto che parte appellata fosse legittimata ad avanzare la domanda ex art. 13 della legge n. 257/1992, di talchè non si ravvisano gli estremi di omessa pronuncia: infatti, «deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza» (Cass. n. 12131/2023 ex multis).

Il secondo motivo, che formalmente è proposto quale violazione di legge, sub specie degli artt. 2935 e 2943 cod. civ., deve essere accolto, nei termini che seguono. INPS censura la Corte d’appello laddove in punto prescrizione scrive: “entrato nel patrimonio dell’erede, il diritto alla rivalutazione contributiva non si è prescritto perché l’erede ha a sua volta ulteriormente interrotto la prescrizione decennale, prima con la domanda amministrativa inoltrata all’INPS il 24/10/2015 e poi con la notifica del ricorso introduttivo….. Ciò dipende dalla circostanza che il diritto, trasferitosi iure hereditatis è, sul piano soggettivo, il medesimo già esistente in capo al de cuius potendo così giovarsi degli atti interruttivi del decorso prescrizionale già posti in essere dal dante causa”.

In realtà, pur qualificando il motivo in rubrica come violazione di legge, ciò che INPS contesta è un omesso esame: il ricorso, infatti, prosegue censurando “la parte [della sentenza] in cui il Collegio non indica né individua quali sarebbero gli atti interruttivi del decorso prescrizionale già posti in essere dal dante causa rispetto ai quali la domanda amministrativa presentata dalla Iacovino nell’ottobre 2015 sarebbe intervenuta entro i 10 anni”, così in definitiva dolendosi che la Corte abbia concluso per l’interruzione del decorso della prescrizione senza, però, indagare, e quindi, indicare, uno specifico atto interruttivo della prescrizione posto in essere dal dante causa entro i dieci anni dall’inizio del relativo decorso.

Pertanto, il mezzo, quale esplicitato in concreto, deve essere riqualificato, secondo il principio di diritto in forza del quale «l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass. n. 22875/2024; n. 11517/2023, n. 1802/2019, n. 26310/2017, n. 25557/2017, n. 4036/2014): INPS, anche se ha sussunto formalmente la critica alla sentenza impugnata nell'ipotesi di cui all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella sostanza l'ha poi sviluppata in termini di omesso esame, quindi secondo la previsione di cui al n. 5 della medesima disposizione codicistica.

Pertanto, così riqualificato, il secondo motivo deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che dovrà procede re ad esaminare la questione relativa alla sussistenza di atti interruttivi della prescrizione compiuti dal dante causa della controricorrente e che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composi