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Ordinanza — n. 33078/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against dismissal for objective reasons, upholding that future revenue loss is not valid grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33078/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the company's appeal against a lower court ruling that declared the employee's dismissal for objective reasons illegal. The lower court found the employer's justification regarding future revenue reduction to be generic and based on uncertain future events rather than existing circumstances at the time of dismissal. The supreme court affirmed this decision, emphasizing that objective dismissal must rely on factual situations existing at the moment of the act, excluding speculative future projections.

Regesto Legislator

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Art. 3 della legge n. 604 del 1966; Il giustificato motivo oggettivo deve fondarsi su circostanze realmente esistenti al momento del recesso, escludendo ipotesi future o incerte.

Parole chiave

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dismissal objective reasons future revenue loss existing factual situation labor law dismissal Cassation appeal dismissed licenziamento per motivi economici indennità di disoccupazione indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

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Art. 3 della legge n. 604 del 1966
604/66 in relazione all’art. 360 n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
604/66 in relazione all’art. 360 n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
604/66 in relazione all’art. 360 n.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
6), mentre ogni valutazione in ordine al valore probatorio degli stessi appartiene al giudizio di merito ed esorbita dal sindacato di legittimità; 3.pertanto, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5301 del 2000
Cass. n. 12261 del 2003
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25944-2022 proposto da: SGM VIDEO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 732/D, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BRACCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO COVRE; -ricorrente - contro CHIAROTTO RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMEO BIANCHIN; -controricorrente - avverso la sentenza n. 60/2022 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/05/2022 R.G.N. 18/2021;

Oggetto Licenziamento per giustificato motivo oggettivo R.G.N.25944/2022 Cron. Rep. Ud.07/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato il 27 dicembre 2018 a Riccardo Chiarotto da SGM Video S.r.l., riconoscendo la tutela prevista dagli artt. 2 e 3 d. lgs n. 23 del 2015 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del licenziamento ma riducendo l’indennità risarcitoria dalle sei mensilità attribuite in prime cure a quattro mensilità, fermo il valore di euro 1.825,95 per ciascuna di esse;

2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha rilevato come la motivazione del recesso, “assolutamente generica ed indefinita”, facesse riferimento “ad un evento futuro e, come tale, incerto, quale la riduzione del fatturato nel 2019”; ha osservato che “l’atto di licenziamento deve fare riferimento […] ad una situazione in essere al momento dell’atto medesimo” e che “i documenti dimessi dall’appellante hanno solo contenuto di proiezione e sono parziali ed incompleti ma non fotografano la reale situazionedell’impresa interessata”;

3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente società, con due motivi; ha resistito l’intimato con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE1.i motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente: 1.1.il primo motivo denuncia: “violazione artt. 2 e 3 L. 604/66 in relazione all’art. 360 n.

3) c.p.c. –approccio formalistico alla motivazione del licenziamento – valutazione sulla scelta di gestione aziendale; la Corte di Appello sostenendo la mancanza di motivazione del licenziamento e l’inattualità dei motivi è sostanzialmente entrata nel merito della scelta di gestione dell’azienda sostenendo che il licenziamento non poteva esser determinato da una ipotesi di perdita del fatturato, effettivamente verificatasi, quando tale situazione era la logica conseguenza di un evento già attuale all’atto del licenziamento, consistente nella perdita di clienti che avevano garantito parte importate del fatturato, senza peraltro prendere in considerazione la documentazione prodotta che comprovava l’effettiva contrazione e chiusura in perdita nell’anno successivo”; 1.2.il secondo motivo denuncia: “violazione artt. 112 e 132 n.

4) c.p.c. in relazione all’art. 360 n.

4) c.p.c. –omessa pronuncia su motivo d’appello relativo all’omesso esame della documentazione comprovante la situazione di consistente perdita di clientelae di fatturato”;

2. il Collegio reputa che il ricorso non possa trovare accoglimento; 2.1. avuto riguardo al primo motivo, la sentenza impugnata applica dichiaratamente il principio secondo cui il giustificato motivo oggettivo, di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, la cui motivazione deve trovare fondamento in circostanze realmente esistenti e non future ed eventuali (Cass. n. 5301 del 2000) e “la valutazione della situazione esistente al momento del recesso corrisponde ad un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito” (in termini:

Cass. n. 12261 del 2003); 2.2.il secondo motivo è inammissibile; l’eventuale omesso esame di documentazione non può mai tradursi in una omessa pronuncia, che può riguardare solo domande o eccezioni di merito, mentre la Corte territoriale ha esplicitamente dichiarato, rispetto allo specifico motivo di gravame sul punto avverso la pronuncia di primo grado (pag. 4 sentenza impugnata), di aver preso in considerazione “i documenti dimessi dall’appellante” (pag. 6), mentre ogni valutazione in ordine al valore probatorio degli stessi appartiene al giudizio di merito ed esorbita dal sindacato di legittimità; 3.pertanto, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr.

Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del