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Ordinanza — n. 32802/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects clerical errors in a labor law order regarding lawyer name spelling and fee distribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32802/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the request to correct material errors in a previous labor law order. The appellant successfully argued for the correction of the opposing lawyer's surname from 'Caponnetti' to 'Caponetti' and the addition of a specific fee distribution clause. The court ruled that the name error was genuine while the fee clause was already substantiated by the special power of attorney, thus partially allowing the correction.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: The court must correct material errors in its own rulings when substantiated by the parties, but may reject requests where the underlying facts or documents already establish the requested content.

Parole chiave

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material errors correction clerical rectification labor law procedure lawyer name spelling fee distribution clause special power of attorney cassation procedure violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

BORRATA SILVIO, rappresentato e difeso dall’Avv. PIETRO CAPONETTI presso il cui studio in Roma, via Ciro Menotti 24 è elettivamente domiciliato; -ricorrente per correzione errore materiale – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato ope legis; -originario ricorrente principale– per la correzione di errori materiali nell’ordinanza n. 2092/2024 di questa S.C. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.11.2024 dal Consigliere dott.

Roberto Bellé; RILEVATO CHE il ricorrente ha chiesto la rettifica di alcuni errori materiali, di cui meglio infra, presenti nell’ordinanza n. 2092/2024 di questa S.C. vi è stata comunicazione del decreto di fissazione per la trattazione in adunanza camerale e nessuna delle parti ha aggiunto difese; CONSIDERATO CHE gli errori materiali di cui al dispositivo che segue effettivamente sussistono e vanno emendati; quanto all’indicazione nell’intestazione dell’Avv. Caponnetti (rectius Caponetti) Luca, in effetti il nominativo di tale difensore risulta nella procura speciale rilasciata per la difesa in sede di cassazione, sicché non si può ritenere sussistente l’errore e l’istanza va in parte qua disattesa, anche perché, sebbene le difese (controricorso e memoria) siano state svolte dall’Avv.

Pietro Caponetti, quel documento, che reca anche la delega alla rappresentanza, è stato prodotto agli atti;

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dei seguenti errori materiali: - nell’intestazione dell’ordinanza n. 2092 del 2024 di questa Corte di Cassazione, depositata il 19.1.2024, a pag. 1, ove si indicano i dati della difesa del controricorrente, in luogo del cognome “Caponnetti” si leggail cognome “Caponetti”; - nel dispositivo della medesima ordinanza, a pag. 7, dopo le parole “accessori di legge” si leggano le parole “con distrazione in favore dell’Avv. Pietro Caponetti, dichiaratosi antistatario”. Fermo il resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassaz