Italian court dismisses appeal against administrative stabilization order due to new facts not previously alleged.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a second-instance administrative order mandating stabilization. The court held that the appellant failed to substantiate new factual claims regarding prior transfers or availability status, which were neither alleged nor proven in the lower proceedings. Consequently, the court ruled that these unproven assertions could not justify overturning the final administrative decision, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002; A cassation appeal based on facts not previously alleged and unproven in lower instances cannot justify the revocation of a final administrative decision mandating stabilization.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
un verso ritenere il concreto verificarsi di fatti (ad es., precedente trasferimento ad altra P.A.), mai dedotti prima, che tuttora lo stesso ricorrente non afferma in concreto essersi verificati e che sono tra l’altro denegati nel loro pregresso realizzarsi - come è del resto verosimile visto che la stabilizzazione che di ciò sarebbe presupposto risulta essere stata sempre osteggiata dall’Ente -nel controricorso; una censura formulata su queste basi non può dunque essere ammessa in sede di legittimità; per altro verso (ad es. collocazione in disponibilità), si tratta di evoluzioni che comportano effetti non incompatibili con la condanna alla stabilizzazione, ma sono anzi ad essa consequenziali, sicché esse non potrebbero parimenti comportare la cassazione della pronuncia di appello; ne consegue il rigetto del ricorso, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado;
3. si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per cassazione e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del grado, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto. Così decis