Cassation appeal dismissed as extinguished due to debtor's voluntary tax debt settlement and waiver of litigation rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the INPS extinguished because the debtor had utilized a tax debt settlement scheme requiring a waiver of pending litigation. The appellant, Claudio Marino, argued for the continuation of the case regarding unpaid social security contributions, while the INPS relied on the debtor's formal commitment to abandon the dispute. The court ruled that the legal commitment to waive the lawsuit, which had not yet been fully executed by payment, created a lack of interest in the proceedings, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 1, comma 236, l. n. 197/2022: When a debtor commits to a simplified tax debt settlement scheme involving a waiver of pending litigation, the subsequent filing of a cassation appeal is inadmissible due to the lack of interest in the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14-2019 proposto da: MARINO CLAUDIO, in qualità di titolare dello Studio Commerciale omonimo, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell'avvocato ENZO GIARDIELLO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO; -resistente con mandato – nonché contro Oggetto Contributi previdenziali R.G.N.14/2019 Cron.
Rep. Ud.27/09/2024 CC S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - avverso la sentenza n. 626/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/07/2018 R.G.N. 502/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 20.7.2018, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto qui rileva, aveva dichiarato Claudio Marino tenuto a versare all’INPS contributi omessi in danno di un collaboratore ritenuto prestatore di lavoro subordinato; che avverso tale pronuncia Claudio Marino ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato memoria con cui ha documentato di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, commi 231 ss., l. n. 197/2022, c.d. rottamazione- quater; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.9.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni, ex art. 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con l. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 3 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cosìCass. n. 24083 del 2018); che ad analoga soluzione (già affermata da questa Corte anche in relazione alla dichiarazione resa ex art. 1, d.l. n. 148/2017: così Cass. n. 11540 del 2019) non reputa il Collegio che si possa pervenire anche nel caso di specie, atteso che, pur prevedendo il primo periodo del comma 236 dell’art. 1, l. n. 197/2022, il medesimo impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che “è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”, ciò che nel caso di specie non risulta, dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate-riscossione allegata allamemoria evincendosi anzi che il debito verrà estinto solo in data 30.11.2027; che, non risultando compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo primo periodo dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, secondo il quale “nelle more del pagamento delle somme dovute [i processi] sono sospesi dal giudice”, deve piuttosto rilevarsi che l’avvenuta adesione alla definizione agevolata con l’impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ciò che comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione (così, in un caso analogo, Cass.
S.U. n. 28182 del 2020 nonché Cass. n. 36849 del 2022 e, con specifico riferimento alla normativa in esame, Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023); che nulla va pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva oltre il deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, essendo la disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, da ult., Cass.
S.U. 28182 del 2020, cit.), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri