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Ordinanza — n. 32665/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against hospital dismissal, ruling procedural defects do not justify overturning termination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32665/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the plaintiffs' claims to nullify their hospital employment termination. The lower court had already confirmed that the dismissal was based on organizational restructuring and cost containment, while the plaintiffs failed to prove their roles were essential. The Supreme Court upheld this decision, noting the plaintiffs did not adequately contest the specific facts regarding the necessity of their duties.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 2; Art. 360 c.p.c., n. 3: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant fails to demonstrate that the lower court's decision was based on a violation of law or a false application of legal provisions, particularly where the factual basis for the decision is sound and the appellant's arguments are unsubstantiated.

Parole chiave

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labor dismissal organizational restructuring inadmissible appeal essentiality of duties Corte di Cassazione procedural defects hospital employment licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 5 d.lgs. n. 165 del 2001
1)Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 165 del 2001, 1175 e 1375 c.c., 97 Cost., 6, comma 1, direttiva 2000/78/CE, 384 c.p.c.
Art. 1175 c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 97 Cost.
Art. 6, comma 1, direttiva 2000/78/CE
Art. 384 c.p.c.
Art. 16, comma 11, d.l. n. 98 del 2011
Art. 2697 c.c.
Gli istanti, però, non hanno contestato dettagliatamente queste affermazioni.2) Con il secondo motivo i ricorrenti critic ano la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e 132, comma 2, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6350/2019
Cass. nn. 18099/2016
Cass. n. 18723/2016
Cass. n. 26475/2016
Cass. n. 16354/2017
Cass. n. 15526/2018
Cass. n. 31494/2018
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21444/2020 R.G. proposto da Gian Michele Paccione e Maria Rosa Balistreri, rappresentat i e difesi dall’Avv. Bianca Innocenti e domiciliat i presso l a Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrenti - contro Ospedale Policlinico San Martino - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difes o da gli Avv. ti Massimiliano Aloi e Savina Bomboi, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 58; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Genovan. 461/2019 pubblicata il 4 dicembre2019.

Oggetto: riorganizzazione aziendale - risoluzione rapporti di lavoro Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2024 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 36/2014, ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova n. 724/2013 che aveva rigettato le domande proposte dai ricorrenti volte ad ottenere l’accertamento della nullità, inefficacia e illegittimità dei provvedimenti di risoluzione dei rapporti di lavoro per il raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva e il ripristino dei rapporti fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo e il risarcimento del danno patito.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 6350/2019, ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che “La sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la non necessità della motivazione tout court e senza indagare, quanto al licenziamento intimato alla Balistreri il 24.8.2011, l’esistenza di un atto dell’Azienda di preventiva determinazione in via generale di appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo, e nella parte in cui ha escluso la pertinenza del richiamo alla direttiva 2000/78/CE non è conforme ai principi di diritto innanzi richiamati, ribaditi da questa Corte nelle sentenze Cass. nn. 18099/2016, 18723/2016, 26475/2016, 16354/2017, 15526/2018, 31494/2018, ai quali il Collegio intende dare continuità, sicché si impone l’accoglimento in parte qua del ricorso”.

In seguito a riassunzione, la Corte d’appello di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 461/2019, ha rigettato le domande dei ricorrenti. Gian Michele Paccione e Maria Rosa Balistreri hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.Parte intimata si è difesa con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 165 del 2001, 1175 e 1375 c.c., 97 Cost., 6, comma 1, direttiva 2000/78/CE, 384 c.p.c. e 16, comma 11, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011 Essi sostengono che la corte territoriale avrebbe errato nel procedere esclusivamente ad accertare l’esistenza di una motivazione tout court senza accertamenti nel merito e nel non valutare se la scelta di collocarli a riposo fosse stata determinata o meno da ragioni organizzative.

La doglianza è inammissibile. Infatti, la Corte d’appello di Genova, oltre a dare peso al richiamo alla delibera 2605/2008 dell’Ospedale, ha accertato che era in corso un processo di ristrutturazione derivante dalla fusione tra l’A.O. San Martino e l’IST,che aveva riguardato l’intero apparato ospedaliero, e che le delibere della Giunta regionale prodotte e il piano di rientro dal disavanzo davano conto delle esigenze di riorganizzazione e riduzione del personale, al fine di assicurare il contenimento dei costi. Ha pure rilevato che i medesimi ricorrenti non avevano dimostrato l’essenzialità delle loro prestazioni, tanto da non avere effettuato allegazioni specifiche sul punto e da avere elencato delle attività svolte che tale essenzialità non possedevano.

Gli istanti, però, non hanno contestato dettagliatamente queste affermazioni.2) Con il secondo motivo i ricorrenti critic ano la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e 132, comma 2, n. 4 perché la corte territoriale avrebbe errato a sostenere che non sarebbero state allegate circostanze idonee a dimostrare l’essenzialità delle loro prestazioni e, al contempo, a negare l’ammissione dei mezzi di prova a ciò necessari. La censura è inammissibile, atteso che i ricorrenti non hanno contestato l’affermazione della Corte d’appello di Genova per la quale essinon avevano effettuato delle allegazioni specifiche in ordine alla natura essenziale delle loro prestazioni. 3)Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00per compenso e d € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricors