Court allows partial claim for unused vacation indemnity but dismisses request for premature retirement annulment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's claim to annul his premature retirement and the associated damages, finding the lower court correctly rejected the request as unrelated to the validity of the retirement decision. However, the Court allowed the specific claim for an indemnity regarding unused vacation days, ruling that the employer failed to prove it invited the employee to take the leave. Consequently, the appealed judgment was quashed with a remand to the Court of Appeal to decide the merits of the vacation indemnity claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 nonies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992; Artt. 1175 e 1375 c.c.: The court must distinguish between claims for annulment of retirement and claims for vacation indemnity, allowing the latter only if the employer fails to prove the employee was invited to take the leave.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14544/2020 R.G. proposto da Salvatore Virzì, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Marziale e domiciliato elettivamente presso lo studio Quorum in Roma, via degli Scipioni 281; -ricorrente - contro Azienda USL di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Arianna Cecutta e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 869/2019 pubblicata il 26 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2024 dal Consigliere Dario Cavallari. Oggetto: riorganizzazione e ferie non godute SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 869/2019, ha rigettato la domanda con la quale Salvatore Virzì ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del rigetto, da parte dell’AUSL di Bologna, dell’istanza volta a ottenere la permanenza in servizio fino al compimento del quarantesimo anno di anzianità di servizio, e i l conseguente risarcimento dei danni. Egli ha esposto che era stato collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età (il 1° settembre 2013) e non alla data di maturazione del quarantesimo anno di servizio (1° aprile 2014).
Salvatore Virzì ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 869/2019, ha rigettato. Salvatore Virzì ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’Azienda USL Bologna si è difesa con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 nonies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992 e degli artt. 1175 e 1375 c.c. Egliprospetta di essere stato ingiustamente collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età (il 1° settembre 2013) e non alla data di maturazione del quarantesimo anno di servizio (1° aprile 2014), come sarebbe stato duo diritto, alla luce della normativa richiamata. L’art. 15 nonies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992 dispone che:15 nonies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992, rappresentato dalla necessità che la permanenza in servizio non dia luogo “ad un aumento del numero dei dirigenti”. di queste scelte è, in linea di principio, esclusa, salvo che non siano poste in essere in violazione di legge o con modalità manifestament e arbitrari e o tali da palesarne la pretestuosità o la non effettività (Cass., Sez.L, n. 28 del 7 gennaio 2004;
Cass.,Sez. L , n. 18813 del 12 luglio 2019 ) . Il giudice di appello, peraltro, ha interpretato La doglianza è fondata, considerato che tale domanda non era correlata all’accertamento della validità del collocamento a riposo del ricorrente, con la conseguenza che il rigetto del secondo e del terzo motivo di appello non potevano condurre al non esame (o al rigetto) della stessa. Ne consegue che la Corte d’appello di Bologna dovrà valutare la richiesta della parte, tenendo conto del principio generale, applicabile a tutte le tipologie di dipendenti, per il quale la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato -in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire -che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato(Cass., Sez.
L, n. 17643 del20 giugno 2023; Cass., Sez. L, n. 21780 dell’8 luglio 2022).4)Il ricorso è accolto limitatamente al terzo motivo per la parte concernente l’indennità per mancata fruizione delle ferie e rigettato per la restante parte. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, -accoglie il terzo motivo di ricorso, limitatamente alla domanda di indennità per mancata fruizione delle ferie; -rigetta il ricorso per la restante parte; - cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello d i Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.