Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to cumulative challenge of multiple judgments involving different parties and issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeal inadmissible because it attempted to challenge multiple judgments from the Bari Court of Appeal in a single filing. The plaintiffs sought to overturn decisions against them and the INPS, arguing violations of civil procedure and social security laws. The court ruled that outside of tax matters, cumulatively challenging distinct judgments with different parties and legal issues violates procedural principles requiring separate appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: Outside of tax litigation, a single appeal cannot cumulatively challenge multiple judgments if they involve different parties or distinct legal issues, rendering such an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33892/2019 R.G. proposto da : DI PALMA LUIGI, PADULA INCORONATA, GAMBATESA SILVIA, PALERMO ANTONIETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MAURIZIO BUFALINI 8, presso lo studio dell’avvocato DI PUMPO MATTEO, rappresentati e difesi dagli avvocati BIUSO BARTOLOMEO EMILIO e DE MICHELE VINCENZO -ricorrenti- contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura centrale dell’istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO , MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, D'ALOISIO CARLA -controricorrente- avverso SENTENZ E di CORTE D'APPELLO BARI n n . 853/2019 pubblicata il 16/05/2019, 1123/2019 pubblicata il 06/05/2019, 1230/2019 pubblicata il 25/06/2019, 1233/2019 pubblicata i l 25/06/2019, 1567/2019 pubblicata il 09/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE rilevato che con un unico ricorso Luigi Di Palma, Incoronata Padula, Silvia Gambatesa e Antonietta Palermo hanno chiesto la cassazione delle sentenze:
a) n.1233/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 25/06/2019, nella controversia tra l’I.N.P.S. e Luigi Di Palma;
b) n.1567/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 09/07/2019, nella controversia tra l’I.N.P.S. e Luigi Di Palma;
c) n.1230/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 25/06/2019, nella controversia tra l’I.N.P.S. e Silvia Gambatesa;
d) n.853/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 16/05/2019, nella controversia tra l’I.N.P.S. e Incoronata Padula;
e) n.1123/2019 della Corte d’appello di Bari, pubblicata il 06/05/2019, nella controversia tra l’I.N.P.S. e Antonietta Palermo; rilevato che con l’unico ricorso per cassazione i ricorrenti hanno lamentato: aa) con riferimento alle sentenze nn.853/2019, 1123/2019, 1230/2019, 1233/2019, la violazione e falsa applicazione dell’art.2935 cod. civ., in combinato disposto con l’art.3 comma 9 lettera d) della legge n.335/1995, in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; bb) con riferimento alla sentenza n.1567/2019 la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.; cc) con riferimento a tutte le sentenze, la violazione e falsa applicazione dell’art.44 comma 2 del d.l. n. 269/2003, in riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.; dd) con riferimento alle sentenze nn. 853/2019, 1230/2019, 1233/2019 e 1567/2019 la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218/1997 in combinato disposto con l’art.116 commi 8 e 15 lettera a) della legge n. 388/2000; rilevato che l’I.N.P.S. ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità della impugnazione cumulativa delle citate sentenze; ritenuto che i ricorrenti hanno impugnato - con il medesimo atto - una pluralità di sentenze della Corte d’appello di Bari pronunciate tra parti diverse rispetto alle quali sono stati proposti motivi di impugnazione diversi ed eterogenei; ritenuto che secondo il costante orientamento di questa Corte ─ quale si intende in questa sede dare continuità ─ può aversi per pacifico un generale principio di inammissibilità dell'impugnazione cumulativa, fatte salve una serie di eccezioni specificamente riferibili al contenzioso tributario (Cass.
S.U. 16/02/2009, n.3692 e succ. conf.); ritenuto che secondo il medesimo orientamento al di fuori della materia tributaria è sempre inammissibile l’impugnazione cumulativa proposta mediante un unico ricorso nei confronti di una pluralità di sentenze, qualora non ricorra nelle decisioni gravate l’identità delle parti coinvolte e delle questioni affrontate (Cass. Sez. II 06/08/2019 n.21005); ritenuto che nel caso in esame non si versa in ipotesi di materia tributaria, e che nemmeno sussistono i requisiti della identità delle parti e delle questioni affrontate, perché le sentenze gravate sono state pronunciate tra parti diverse, ed hanno affrontato questioni sostanziali e processuali diverse, che formano oggetto di distinti motivi di ricorso per cassazione; ritenuta pertanto la inammissibilità del ricorso per cassazione; ritenuto che le spese del giudizio di cassazione devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e ─ poste a carico dei ricorrenti in via solidale tra loro ─ possono liquidarsi in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in via solidale tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principa