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Ordinanza — n. 32646/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal ruling on asbestos exposure prescription, holding retirement date invalid as start term without proven awareness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32646/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Appellate Court of Potenza's decision to uphold the INPS's prescription defense regarding asbestos exposure. The appellant argued the lower court incorrectly applied civil code provisions by setting the prescription period's start date at retirement rather than the moment of awareness. The court ruled that the lower court failed to positively ascertain the worker's actual knowledge of exposure, relying instead on an automatic inference from retirement that lacked factual basis.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 8 della legge n. 257/1992; Art. 2935 cod. civ.: The prescription period for contributory revaluation rights due to asbestos exposure begins only when the worker actually knew or could have known of the exposure, requiring specific factual verification rather than automatic inference from employment termination.

Parole chiave

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asbestos exposure prescription period awareness requirement contributory revaluation civil code provisions appellate review factual ascertainment retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 8 della legge n. 257/1992
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte,il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all’art. 13, comma 8, della legge n.
Art. 2727 – 2729 cod. civ.
Art. 2935 cod. civ.
civ., dell’art. 2935 cod. civ. per violazione del precetto per cui la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. II motivo) motivazione mancante o apparente in violazione degli artt.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per non avere la Corte spiegato in base a quale motivo ed in base a quale fatto si deve ritenere che dal pensionamento l’interessato abbia avuto conoscenza dell’esposizione.
Art. 47, comma 6bis della legge 326/2003
artt. 132 cod. proc. civ
II motivo) motivazione mancante o apparente in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ.
artt. 2935 cod. civ
civ., degli artt. 2935 cod. civ.
art. 2935 cod. civ
civ., dell’art. 2935 cod. civ.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e sono fondati nei limiti di seguito indicati come già ritenuto da questa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, con decisioni le cui motivazioni di seguito si richiamano ai sensi dell’art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26935/2018
257/1992, è assoggettato a prescrizione decennale, «con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni» (Cass. n. 26935/2018).
Cass. n. 25779/2023
Nella fattispecie tipizzata dalla legge, la consapevolezza o la conoscibilità si palesano, perciò, indispensabili al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato (di recente, Cass. n. 25779/2023) e devono essere positivamente e puntualmente accertate.
Cass. n. 22598/2024
(ex multis, Cass. n. 22598/2024 e precedenti ivi richiamati).
Cass. n. 576/2024
Cass. n. 36561/2022
Cass. n. 36102/2022
Cass. n. 30172/2022
Cass. n. 30163/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 37360-2019 proposto da: RECCHIA BERARDINO LEONARDO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato CRISTOFARO RUSSIELLO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; -resistente con mandato – avverso la sentenza n. 72/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 31/07/2019 R.G.N. 114/2017;

Oggetto R.G.N.37360/2019 Cron. Rep. Ud.26/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI. RILEVATO CHE Recchia Berardino Leonardo impugna la sentenza n. 72/2019 con cui la Corte d’appello di Potenza ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS e ritenuto prescritto il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto considerando quale termine iniziale della prescrizione il pensionamento, ritenendo acquisita a quella data la consapevolezza dell’esposizione qualificata.

Il ricorrente propone quattro motivi di censura, illustrati da memoria. INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 settembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). CONSIDERATO CHE Recchia Berardino Leonardo articola quattro motivi di censura. I motivo) erronea applicazione delle norme sulle presunzioni, artt. 2727 – 2729 cod. civ., in violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. II motivo) motivazione mancante o apparente in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per non avere la Corte spiegato in base a quale motivo ed in base a quale fatto si deve ritenere che dal pensionamento l’interessato abbia avuto conoscenza dell’esposizione.

III motivo) violazione o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 2935 cod. civ. e 47, comma 6bis, aggiunto dalla legge 326/2003 di conversione del d.l. n. 269/2003, per avere la Corte sostenuto erroneamente che la data ultima da cui far decorrere la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto sia la data di pensionamento. IV motivo) violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 2935 cod. civ. per violazione del precetto per cui la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere.

I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e sono fondati nei limiti di seguito indicati come già ritenuto da questa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, con decisioni le cui motivazioni di seguito si richiamano ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (ex multis, Cass. n. 22598/2024 e precedenti ivi richiamati). La Corte territoriale ha fatto coincidere il dies a quo di decorrenza della prescrizione con la data del pensionamento, senza svolgere alcun accertamento per individuare il momento in cui il ricorrente avesse acquisito consapevolezza o potesse avere acquisito consapevolezza della avvenuta esposizione.

La ratio decidendi della pronuncia impugnata s’incentra sull’esclusivo rilievo che il dies a quo della prescrizione debba essere necessariamente essere ricollegato alla data del pensionamento, poiché a quella data cessa l’esposizione all’agente morbigeno, di tal chè «è giocoforza che il diritto ai benefici contributivi per esposizione all’amianto si perfezioni al massimo entro la data del pensionamento, che rappresenta, così, la data ultima a partire dalla quale il diritto stesso può esser fatto valere nei limiti della prescrizione» (Pag. 6/7), facendo così coincidere la cessazione dell’esposizione qualificata con la consapevolezza della stessa.

Come già evidenziato in casi sovrapponibili al presente, la statuizione incorre negli errores in iudicando denunciati, che attengono alla violazione e alla falsa applicazione della regola di diritto vigente in tema di prescrizione. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte,il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, è assoggettato a prescrizione decennale, «con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni» (Cass. n. 26935/2018).

Nella fattispecie tipizzata dalla legge, la consapevolezza o la conoscibilità si palesano, perciò, indispensabili al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato (di recente, Cass. n. 25779/2023) e devono essere positivamente e puntualmente accertate. Ha errato, pertanto, la Corte territoriale nell’identificare recisamente il dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento, profilo di per sé sprovvisto di valenza significativa ai fini della rigorosa verifica imposta dalla legge in ordine al bagaglio cognitivo dell’interessato.

Come traspare dalla parte motiva su riportata, su tale elemento la pronuncia impugnata costruisce un processo di automatica inferenza logica, senza alcuna valutazione in concreto di quella consapevolezza o di quella conoscibilità che configurano presupposti imprescindibili della fattispecie delineata dalla legge (ex multis, Cass. n. 22598/2024, n. 576/2024, n. 25779/2023, n. 36561/2022, n. 36102/2022, n. 30172/2022 e n. 30163/2022). Né, sull’elemento della consapevolezza o della conoscibilità, forniscono utili elementi di valutazione i richiami al dato puro e semplice dellacessazione del rapporto lavorativo.

Così statuendo la Corte territoriale ha, altresì, reso una motivazione solo apparente, basata su un’affermazione generale ed astratta priva di effettivo fondamento e non esplicata, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto, dunque inidonea ai fini della comprensione della ratio decidendi. Il fondamento logico della decisione risulta imperscrutabile nei suoi snodi essenziali anche laddove si afferma che il momento in cui si è formata in capo al lavoratore la consapevolezza potrebbe “senz’altro coincidere con l’inoltro all’INAIL della domanda amministrativa di certificazione dell’esposizione all’amianto…..in quanto immediatamente rivelatrice della consapevolezza di poter azionare i diritti derivanti dalla specifica esposizione morbigena”, ma ciò potrebbe accadere solo quando tale domanda sia stata “inoltrata prima del pensionamento” ma mai qualora presentata in epoca successiva.

In conclusione, va data continuità ai principi già enunciati da questa Corte in controversie analoghe e la sentenza deve essere perciò cassata con rinvio per un nuovo esame alla stessa Corte di appello in diversa composizione. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza in diversa c