Cassation court allows appeal, ruling that for commercial agency disputes, jurisdiction lies with the central office, not the local one.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against the Rome Tribunal's declaration of incompetence regarding a contribution dispute between BioMedItaly and Enasarco. While the Tribunal incorrectly applied Article 444, paragraph 1 of the Civil Procedure Code, the Court held that paragraph 3 governs disputes between principals and commercial agents. Consequently, jurisdiction belongs to the central office in Rome rather than the peripheral agency office.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, co. 3 c.p.c.; Art. 444, co. 1 c.p.c.: In disputes between a principal and a commercial agent regarding unpaid contributions, the court of the central office of the social security fund has jurisdiction, not the local office, unless the local office is legally empowered to manage the contributory relations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 1119-2024 proposto da: BIOMEDITALY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato ANDREA SCAFA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 241, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO SICILIANI DE CUMIS, che la rappresenta e difende; -resistente- avverso l'ordinanza n. cronologico 120794/2023 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/12/2023 R.G.N. 3749/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI; Oggetto Regolamento competenza R.G.N.1119/2024 Cron. Rep. Ud.27/09/2024 CC il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO CHE: Il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere l’opposizione proposta da BioMedItaly s.r.l. avverso un verbale di accertamento emesso dalla Fondazione Enasarco relativo a contribuzione omessa dalla società relativamente ad alcuni agenti. Rilevava il Tribunale che non poteva applicarsi il comma 3 dell’art.444 c.p.c., in quanto esso riguardava il solo rapporto di lavoro subordinato.
Per il caso di lavoro autonomo, doveva farsi applicazione del comma 1 dell’art.444 c.p.c. Avverso l’ordinanza BioMedItaly s.r.l. ricorre per un motivo, illustrato da memoria. La Fondazione Enasarco ha presentato scritto difensivo ai sensi dell’art.47, co.5 c.p.c. L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta chiedendo l’accoglimento del ricorso. All’adunanza camerale, il collegio fissava in 60 giorni il termine per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo di ricorso BioMedItaly s.r.l. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.444, co.3 c.p.c.
Sostiene che l’art.444, co.3 c.p.c. si applica anche al preponente dell’agente di commercio, mentre l’art.444, co.1 c.p.c. viene in luce nelle controversie previdenziali tra agente di commercio e Fondazione Enasarco. Il motivo è fondato. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, per le controversie tra preponente e Fondazione Enasarco relative all’omessa contribuzione della prima, si applica l’art.444, co.3 c.p.c. (Cass.21082/09), e non il primo comma della norma. Il terzo comma trova applicazione in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente da lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale, in quanto l'obbligato al versamento dei contributi non coincide con il beneficiario delle prestazioni, come si verifica per le contribuzioni dovute all’ENASARCO da parte del preponente nel rapporto di agenzia; il primo comma rileva invece nella diversa fattispecie inerente agli obblighi contributivi a carico dell’agente, ove il soggetto obbligato coincide con il beneficiario delle prestazioni previdenziali (c.d. rapporto bilaterale).
Ai sensi del comma 3 dell’art.444 c.p.c. la competenza si radica presso Roma dove è la sede centrale della FondazioneEnasarco, e non presso la sede periferica che procedette all’accertamento. È infatti consolidato il principio (Cass.21082/09, Cass.3303/02) per cui la competenza si radica, ai sensi dell’art.444, co.3 c.p.c., prendendo a riferimento la sede dell'ufficio dell'ente previdenziale che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza; pertanto, nel caso di enti previdenziali con struttura decentrata, la competenza del foro in cui si trovi un ufficio periferico si radica soltanto qualora questo, in forza di norme di legge o di regolamenti, sia preposto alla gestione dei rapporti contributivi; ciò non è riguardo alla Fondazione Enasarco che ha centralizzato presso la sede di Roma la riscossione