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Ordinanza — n. 32537/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal after extrajudicial settlement agreement reached.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32537/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of its appeal. The Banca Monte dei Paschi di Siena had previously sought cassation against a lower court ruling awarding damages to an employee for demotion, but withdrew the request on October 3, 2024, after reaching an extrajudicial settlement. The court applied Article 390 of the Civil Procedure Code to terminate the case, noting that the withdrawal was accepted by the opposing party and thus no further procedural orders or costs were necessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal after an extrajudicial settlement is reached and accepted by the opponent, the proceedings are extinguished without further disposition on costs, and the declaratory extinction exempts the withdrawing party from the unified contribution fee.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extrajudicial settlement extinction of proceedings unified contribution fee civil procedure code plaintiff withdrawal costs allocation caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art.
Art. 391, comma quarto, cod. proc. civ.
perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater
pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 390 cod. proc. civ
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 27248-2021 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANNIA FAUSTINA 5/D, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO CASULLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO BURRAGATO; -ricorrente - contro MICCIO GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 123, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO SPINOSA, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1469/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/04/2021 R.G.N. 1646/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA CIRIELLO. Oggetto Estinzione processo per rinuncia R.G.N.27248/2021 Cron. Rep. Ud.09/10/2024 CC RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma n. 9877/2017, pubblicata in data 30/11/2017, che aveva rigettato la domanda del ricorrente Gianfranco Miccio; La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell'appello, ha accertato il demansionamento dell’appellante dal 2009 al 2013, condannando la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al risarcimento del danno, per un importo complessivo di € 59.486,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena, con 4 motivi.

Il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria; il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. CONSIDERATO CHE 4. La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A il 3 ottobre 2024 ha depositato atto di rinuncia al ricorso, essendo intervenuto verbale di conciliazione extragiudiziale e la rinuncia è stata accettata dal controricorrente;

5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;

6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.