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Ordinanza — n. 32532/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation allows prisoner's appeal on public employment representation; dismissal upheld for prior settlement barring new tariff claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32532/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the prisoner's appeal, quashing the lower court's decision regarding litigation costs while upholding the dismissal of the main claim. The prisoner argued that the Ministry of Justice was improperly represented by staff in the first instance and that a prior settlement did not cover future tariff adjustments. The court ruled that the Ministry's representation was irregular, warranting cost compensation, but found the prisoner's claim barred because he had previously acknowledged the lack of a 2005 tariff adjustment during the settlement.

Regesto Legislator

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Art. 413 c.p.c.; Art. 82 c.p.c.: When a public body is improperly represented by its own employees in labor disputes, the party may appeal on procedural grounds, but a prior settlement on the same subject matter precludes subsequent claims for tariff adjustments not yet known at the time of the agreement.

Parole chiave

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public employment representation prisoner labor rights prior settlement bar tariff adjustment timing litigation cost allocation procedural irregularity appeal transitional period claims accertamento dell'incapacità lavorativa

Disposizioni normative citate

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Art. 1 d.lgs. n. 152/1997
Art. 413 c.p.c.
Art. 82 c.p.c.
417-bis, la cui chiara formulazione testuale limita la facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni -in deroga alla regola generale di cui all’art. 82 c.p.c.
Art. 152-bis disp. att. c.p.c.
art. 152-bis disp. att. c.p
artt. 1 d.lgs. n. 152/1997
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.lgs. n. 152/1997, 417 bis, 112, 115, 132 n.
art. 82 c.p
417-bis, la cui chiara formulazione testuale limita la facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni -in deroga alla regola generale di cui all’art. 82 c.p.c.
art. 413 c.p
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Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.
Ordinanza — n. 13656/2025 — snciv
Court dismisses Ministry's appeal, ruling internal promotion agreement is programmatic, not creating immediate rights.
Ordinanza — n. 32610/2022 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal as birth benefit law was declared unconstitutional by Constitutional Court.
Ordinanza — n. 22710/2024 — snciv
Court dismisses public employee appeal regarding salary differences under special transitional decree rules.
Ordinanza Interlocutoria — n. 2540/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal due to improper service of notice to the Ministry of Justice.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7309-2024 proposto da: MABRAK ABDELILAH, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CAPONETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA CAPONETTI; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3492/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/10/2023 R.G.N. 207/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto RETRIBUZIONE RAPPORTO PRIVATO R.G.N.7309/2024 Cron. Rep. Ud.23/10/2024 CC - che, con sentenza del 30 ottobre 2023, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da Abdelilah Mabrak nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto la condanna del Ministero a remunerare le prestazioni di lavoro carcerario rese dall’istante in qualità di detenuto svolgendo mansioni di scopino e inserviente di cucina di categoria C dal mese di marzo 2013 sino al mese di marzo del 2017 tenendo conto degli adeguamenti tariffari che assumeva essere intervenuti già nel 2005 e che riteneva dargli titolo ad una rideterminazione del valore delle stesse prestazioni ulteriore rispetto a quello risultante dall’applicazione delle tariffe adeguate al 2005, che gli erano stati riconosciuti all’esito di un precedente giudizio all’uopo instaurato e definito con conciliazione giudiziale, rapportata alla somma oggetto del petitum discrezionalmente limitato dal Mabrak ad euro 5.000,00; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, quanto all’instaurazione del rapporto processuale, legittima la costituzione del Ministero nel giudizio di primo grado tramite propri funzionari, nel merito, idonea l’intervenuta conciliazione giudiziale su materia del contendere coincidente con quella oggetto del nuovo giudizio, fondato sul presupposto che all’oggetto della causa conciliata era estraneo l’ulteriore adeguamento tariffario del 2005, viceversa mai disposto dal Ministero, che vi dava corso solo nel 2018 e quindi in epoca successiva alle prestazioni rese dal ricorrente, a coprire integralmente tutte le pretese riguardanti il periodo lavorativo dal 2013 al 2017, dovute per la legittima costituzione del Ministero e correttamente determinate ai sensi dell’art. 152-bis disp. att. c.p.c. le spese di lite; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Mabrak, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero della Giustizia;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.lgs. n. 152/1997, 417 bis, 112, 115, 132 n. 4, 82, commi 2 e 3, 417 c.p.c. 2115, comma 3, c.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché un error in procedendo, lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale di rigetto dell’eccezione, sollevata dall’odierno ricorrente alla stregua delle norme invocate per non trattarsi di controversia regolata dall’art. 413, comma 5, c.p.c., di difetto dello ius postulandi da parte dei funzionari costituitisi nel primo grado di giudizio per il Ministero, con conseguente inammissibilità di tutte le eccezioni formulate dall’Avvocatura dello Stato in appello; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.lgs. n. 152/1997 e ss., 112, 115, 132 n. 4 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dal mancato corretto inquadramento delle domande proposte ostativo all’articolazione di un ragionamento giuridico coerente con esse alla luce dei mezzi di prova addotti, errore prospettato in relazione al dato per cui il petitumoggetto del primo giudizio era quello diretto ad ottenere la remunerazione del lavoro carcerario prestato sulla base degli adeguamenti tariffari in essere solo fino al 2005, sicché la transazione implicata dall’intervenuta conciliazione giudiziale non poteva comprendere le somme ulteriori rispetto a quelle all’epoca previste dall’adeguamento tariffario fino al 2005 e fatte oggetto di domanda in giudizio, tanto più che un tale contenuto transattivo risultava agli atti di causa espressamente escluso dalla dichiarazione a verbale resa dall’avv.

Caponetti; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 417 bis, 91, 111, 115 e 132 n. 4 c.p.c. ed altresì ad un error in procedendo, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale in ordine alle spese di lite per aver condannato accollato all’odierno ricorrente l’onere del pagamento in favore del Ministero da ritenersi, in quanto non correttamente rappresentata, non costituita in giudizio; - che il primo motivo risulta meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 2092/2024 e Cass. n. 27372/2024) secondo cui il lavoro carcerario, comportando lo svolgimento di prestazioni nell’ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private e così l’instaurazione di un rapporto di lavoro privato (cfr. Cass.n. 12205/2019 e Cass. n. 18309/2009), non integra la fattispecie tipica di cui all’art. 417-bis, la cui chiara formulazione testuale limita la facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni -in deroga alla regola generale di cui all’art. 82 c.p.c. che richiede che la parte sia assistita da un “difensore” , ovvero un avvocato abilitato alla difesa tecnica - di stare in giudizio, nel solo primo grado, avvalendosi direttamente di propri dipendenti alle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico di cui al quinto comma dell’art. 413 c.p.c., restando, pertanto, esclusa l’estensione analogica di tale norma di carattere eccezionale rispetto alla fattispecie del lavoro carcerario estranea al suo ambito di applicazione; - che conseguentemente risulta meritevole di accoglimento il terzo motivo in quanto, dovendosi ritenere che il Ministero non fosse regolarmente costituito in primo grado mediante i propri funzionari e fosse, quindi, da considerarsi contumace, erroneamente risulta disposto in suo favore il pagamento delle spese di lite; - che, di contro, inammissibile si rivela il secondo motivo, dal momento che il ricorrente, non confutando il rilievo espresso dalla Corte territoriale per cui il petitum della causa pregressa era stato formulato “reputando l’esistenza di un adeguamento ministeriale del 2005 che invece non risulta essere mai stato effettuato” ed anzi confermandolo laddove a pag. 24, punto 6.2. del ricorso precisa che nel petitum del giudizio del 2017 non era stato possibile richiedere l’intera integrazione adeguatrice sino al 2017 “ in quanto non si conosceva nemmeno quale fosse la possibile diversa quantificazione retributiva”, finisce per ammettere che, all’atto della transazione, non era intervenuto alcun nuovo adeguamento tariffario rispetto a quello operato sino al 2005 su cui era stato tarato il petitumallora formulato e che la clausola di riserva di una futura azione volta a conseguire la differenza di valore derivante dal nuovo adeguamento tariffario era frutto di un mero erroneo convincimento, così avvalorando il pronunciamento della Corte territoriale per cui la rideterminazione del valore delle prestazioni di lavoro carcerario conseguente all’adeguamento tariffario disposto dal Ministero nel 2018 e quindi successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente non poteva estendersi alle prestazioni esauritesi e remunerate in sede transattiva sulla base del valore tariffario in essere alla data della transazione, che, pertanto, correttamente è stata ritenuta coprire integralmente le pretese riguardanti il periodo dal 2013 al 2017 oggetto di entrambi i giudizi, a nulla valendo che in seguito l’adeguamento emesso dal Ministero abbia indicato somme superiori a quelle calcolate dal ricorrente nel primo giudizio e a quelle oggetto di transazione; - che vanno, dunque, accolti, il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda originaria e, in considerazione della peculiarità della fattispecie oggetto della decisione, con compensazione delle spese dell’intero processo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria e compensa integra