Cassation court allows prisoner's claim for full prison labor wages, rejecting public administration's use of staff for first-instance representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Rome Court of Appeal's decision, which had dismissed the prisoner's claim for full wages based on the five-year prescription period. The lower court had accepted the Ministry of Justice's argument that its own staff could represent the administration in the first instance, thereby interrupting the prescription clock. The Supreme Court ruled that prison labor does not fall under the specific exception allowing public employees to represent the administration, meaning the interruption of prescription was invalid and the claim for unpaid wages was restored.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 417-bis c.p.c.; Art. 413, comma 5, c.p.c.: Prison labor does not constitute a public employment relationship covered by Art. 417-bis c.p.c., precluding public administration staff from representing the state in first-instance proceedings and invalidating procedural interruptions of prescription based on such representation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 456-2024 proposto da: HASANI ELIZMER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso lo studio dell'avvocato MARCO TAVERNESE, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2549/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2023 R.G.N. 1079/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.456/2024 Cron. Rep. Ud.23/10/2024 CC - che, il Tribunale di Roma accoglieva integralmente la domanda proposta da Elizmer Hasani nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto la condanna del Ministero a remunerare le prestazioni di lavoro carcerario rese dall’istante in qualità di detenuto, ai sensi dell’art. 20 e ss. l. n. 354/1975, in maniera intermittentenel periodo compreso tra l’aprile 2012 e l’agosto 2017 in misura coincidente al trattamento economico previsto dai CCNL vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione, avendo viceversa percepito i 2/3 del trattamento economico di cui al CCNL 1993, senza alcun adeguamento degli importi rispetto agli incrementi contrattuali succedutisi nel tempo, condannava il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale; - che con sentenza dell’11 luglio 2023, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale condannava il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, una volta rigettata l’eccezione sollevata dall’istante in ordine all’irregolare instaurazione del rapporto processuale per essersi il Ministero costituito nel giudizio di primo gradotramite propri funzionari in violazione dell’art. 417-bis, l’operatività della prescrizione quinquennale a far data dalla cessazione di ciascun rapporto periodicamente instaurato e, pertanto, estinto ogni credito risalente oltre il quinquennio antecedente il primo atto interruttivo dato dalla notifica del ricorso al Ministero intervenuta il 31.5.2021; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Hasani, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero della Giustizia;
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 182, 417-bis e 345 c.p.c.,lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale di rigetto dell’eccezione, sollevata dall’odierno ricorrente alla stregua delle norme invocate per non trattarsi di controversia regolata dall’art. 413, comma 5, c.p.c., di difetto dello ius postulandida parte dei funzionari costituitisi nel primo grado di giudizio per il Ministero, con conseguente inammissibilità di tutte le eccezioni formulate dall’Avvocatura dello Stato in appello; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova avendo ritenuto provata, a fronte di quanto dedotto dall’odierno ricorrente circa la continuità del lavoro carcerario dal 2012 al 2019, l’eccepita instaurazione tra le parti di plurimi ed autonomi rapporti a termine in difetto di allegazione e prova della circostanza da parte del Ministero; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il ritenuto assolvimento dell’onere della prova in ordine alla conclusione tra le parti di plurimi rapporti a termine pur in difetto della produzione in forma scritta dei medesimi; - che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943, comma 4, c.c. è prospettata in relazione alla mancata considerazione dell’effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla diffida del 12.2.2020 versate in atti; - che, con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., lamentando la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, dovendosi considerare la prestazione di lavoro carcerario, per quanto intermittente, riconducibile ad un rapporto di per sé unitario, a nulla rilevando le diverse mansioni svolte, le distinte strutture carcerarie ove è eseguito ed altresì gli intervalli non lavorati e, pertanto, individuare il dies a quo della prescrizione nella data di cessazione del rapporto nel suo complesso, nella specie non decorso in relazione agli atti interruttivi tempestivamente predisposti; - che il primo motivo risulta meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass. n. 2092/2024 e Cass. n. 27372/2024) secondo cui il lavoro carcerario, comportando lo svolgimento di prestazioni nell’ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private e così l’instaurazione di un rapporto di lavoro privato (cfr. Cass.n. 12205/2019 e Cass. n. 18309/2009), non integra la fattispecie tipica di cui all’art. 417-bis, la cui chiara formulazione testuale limita la facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni -in deroga alla regola generale di cui all’art. 82 c.p.c. che richiede che la parte sia assistita da un “difensore” , ovvero un avvocato abilitato alla difesa tecnica - di stare in giudizio, nel solo primo grado, avvalendosi direttamente di propri dipendenti alle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico di cui al quinto comma dell’art. 413 c.p.c., restando, pertanto, esclusa l’estensione analogica di tale norma di carattere eccezionale rispetto alla fattispecie del lavoro carcerario estranea al suo ambito di applicazione; - che da ciò consegue che, come evidenziato dal ricorrente, tutti i rilievi di cui all’atto di appello principale (esclusivamente incentrati sulla questione del dies a quoper la decorrenza della prescrizione, sul presupposto – posto in discussione dall’appellante incidentale – di una tempestiva formulazione della relativa eccezione) devono essere disattesi, non potendo ritenersi rituale la costituzione a mezzo del funzionario al fine della eccezione di prescrizione, con conseguente conferma della pronunzia di prime cure; - che va, dunque, accolto, il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, con condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 10.114,87 oltre al maggior importo tra rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al saldo; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
- La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma a titolo di sorte di euro 10.114,87, oltre al maggior importo tra rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione al saldo; condanna altresì il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di primo grado che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, delle spese del giudizio di appello che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge; delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 200, 00 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Marco Tavernese