Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to double conformity of first and second instance judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that the Court of Appeal failed to examine a decisive fact regarding the existence of a subordinate employment relationship, citing Article 360(1)(5) of the Code of Civil Procedure. The Court rejected this claim because both the trial court and the appellate court reached identical conclusions based on the same facts, creating a situation of double conformity that precludes the alleged omission under Article 348-ter of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: The omission of examination of a decisive fact is inadmissible when both the first and second instance courts have issued conforming decisions based on the same facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4799-2019 proposto da: LI.CA. S.A.S. di CAIRO UMBERTO C. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CANONACO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIETTA CATALANO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - Oggetto R.G.N.4799/2019 Cron.
Rep. Ud.27/09/2024 CC avverso la sentenza n. 797/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/10/2018 R.G.N. 732/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 4799/19 Considerato che: Con sentenza del giorno 2.10.2018 n. 797, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame proposto dalla società L.I.C.A. sas di Cairo Umberto C., avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato il ricorso di quest’ultima società diretto a far accertare l’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con Garofalo Quintino, per il periodo da luglio 2014 al giugno 2015 e, quindi, ottenere l’annullamento del verbale di accertamento Inps del 5.10.2015, per insussistenza del credito contributivo preteso dall’Istituto e pari a € 44.262,12.
Il tribunale aveva ritenuto non necessaria l’istruttoria chiesta dalla società, ritenendo che l’Inps avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, alla luce delle dichiarazioni rese al momento dell’ispezione dallo stesso Garofalo e da altri soggetti presenti sul luogo di lavoro, mentre le successive dichiarazioni contrarie erano generiche e non idonee a smentire quelle rese nell’immediatezza dell’ispezione. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società L.I.C.A. sas di Cairo Umberto C. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Rilevato che: Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in riferimento alle dichiarazioni raccolte in sede di verbale ispettivo, dalle quali emergerebbe, ad avviso della Corte del merito, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società L.I.C.A. sas di Cairo Umberto C. e il sig.
Garofalo, a decorrere dal giugno 2014, reputando non necessarie le prove per testi articolate ma senza dare adeguatamente conto del proprio convincimento, con argomentazioni logiche e coerenti e supportate dalle evidenze istruttorie emerse in corso di giudizio. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che il verbale di accertamento ispettivo offrisse la prova piena dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il Garofolo, disattendo le richieste probatorie formulate dalle parti.
Il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili; in primo luogo, per la presenza di una doppia decisione “conforme” del giudice di primo e secondo grado, che si sono basati sugli stessi fatti, dimodoché è precluso, ex art. 348 ter c.p.c., la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un.n. 8053/2014). In secondo luogo, per la mancanza dell’individuazione diun preciso fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso, nonché della sua decisività, mentre l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (cfr.
Cass.n. 21672/18, in motivazione). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricors