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Ordinanza — n. 32470/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares case extinguished and compensates costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32470/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant had previously lodged the appeal against a second-instance judgment regarding social security contributions but subsequently submitted a unilateral act of renunciation. Consequently, the court issued a declaratory ruling to terminate the proceedings and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral declaration of withdrawal by the appellant extinguishes the interest in the legal action, rendering the appeal inadmissible and necessitating a declaratory judgment to terminate the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal litigation costs unilateral renunciation contributi di previdenza impagati imputazione dei contributi prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Infine, si osservi che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23327/2024
Cass. n. 13923/2019
Cass. n. 34025/2023
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Ordinanza — n. 21374/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal against INPS, upholding evasion sanctions over omission for unpaid social security contributions.
Ordinanza — n. 23264/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against INPS regarding contributory tax relief for construction workers. The court rejects all six grounds for appeal. The court rejects the appeal, ruling that the lower court correctly denied contributory tax relief for construction workers. The court held that the lower court's decision was correct in denying contributory tax relief for construction workers. The court dismissed the appeal, finding no merit in the six grounds raised by the construction company. The court rejected the appeal, maintaining the lower court's decision on contributory tax relief. The court dismissed the appeal, upholding the lower court's ruling on the denial of contributory tax relief. The court rejected the appeal, confirming the lower court's decision regarding the denial of contributory tax relief. The court dismissed the appeal, finding the lower court's decision on contributory tax relief correct and final.
Ordinanza — n. 33852/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal for inadmissible grounds and confirms tax evasion penalty over omission.
Ordinanza — n. 22457/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal for new fact introduction regarding ENPALS contribution exemptions exceeding €5000.
Ordinanza Interlocutoria — n. 9973/2026 — snciv
Cassation court remands case to public hearing to clarify if prior judgment interrupts contributory credit prescription.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26-2019 proposto da: FASHION TEAM MODEL'S MANAGEMENT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO SIBONA, ROBERTO DE GUGLIELMI, LUCA CRISTIANO GUELFO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - Oggetto R.G.N.26/2019 Cron.

Rep. Ud.26/09/2024 CC avverso la sentenza n. 225/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/07/2018 R.G.N. 58/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO. RILEVATO CHE 1. La società FASHION TEAM MODEL’S MANAGEMENT SRL ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Torino di rigetto dell’appello principale della società e di accoglimento parziale dell’appello incidentale proposto da INPS, con rideterminazione in Euro 62.544,75 dell’importo di un opposto avviso di addebito emesso a seguito di accertamento ispettivo inerente all’omesso obbligo contributivo per numerosi lavoratori dello spettacolo impegnati in prestazioni collaborative con la società, connotate da una contestata non occasionalità del rapporto di lavoro.

2. Nei motivi di ricorso la società lamenta la violazione di legge e la carenza probatoria della sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento a contribuzione, stante l’insoddisfatto onere a carico di INPS sull’indicazione dei fatti costitutivi della pretesa.

3. L’INPS si costituisce con controricorso.

4. In data 12/9/2024 la ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso peravere proceduto alla definizione agevolata dei carichi oggetto di giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.L. n.119/2018, conv. in L. n.136/2018, con dichiarazione dell’8/7/2024 notificata in pari data ai difensori dell’istituto controricorrente, documentando l’avvenuto pagamento rateale fino al 30/11/23, e conclude per la pronuncia di estinzione con spese compensate. CONSIDERATOCHE1. La rinuncia, quale dichiarazione unilaterale recettizia produttiva di effetti processuali, determina il venire meno dell’interesse a proseguire nel gravame.

La ricorrente, nel caso di specie, con atto ritualmente sottoscritto dal rappresentante legale della società, e digitalmente dai su oi difenso ri , ha univocamente espresso la propria volontà abdicativa alle doglianze inizialmente esposte avverso la sentenza impugnata e si è in tal modo palesata una condizione di inammissibilità del ricorso (cfr. ord. 23327/24, 13923/19) , al quale la stessa rinunciante aveva dato avvio, dovendosi es cludere ogni valutazione su di esso.

2. Alla rinuncia al ricorso, che presenta i requisiti formali, contenutistici e temporali di cui agli artt. 390-391 c.p.c., fa seguito l’effetto estintivo del giudizio di legittimità, essendosi peraltro realizzato l’effetto satisfattivo della residua pretesa dell’ente previdenziale, che nulla ha opposto alla formalizzata richiesta. Deve essere pertanto emessa conforme declaratoria.

3. In ordine alla statuizione sulle spese di lite, si dàatto che la controparte non ha esplicitamente aderito alla rinuncia, e che tuttavia non ricorrono condizioni giustificative di una condanna alle spese a carico della parte che ha dato causa del ricorso di legittimità; viene in rilievo, invero, il comportamento collaborativo della ricorrente, adempiente all’onere contributivo giudizialmente accertato e definito in modalità alternativa.

4. Infine, si osservi che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (così da ultimo, Cass. n. 34025 del 2023).

P.Q.M.

Dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di legittimità. Compensa lespese della presente fase. Co