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Ordinanza — n. 32453/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS to apply 'mobile windows' rule to invalid pensioners over 80% for one-year delay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32453/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed INPS's appeal against the Milan Court of Appeal, which had rejected the pensioner's claim for delayed pension rates. The court held that the 'mobile windows' rule for delaying pension access applies generally to all invalid pensioners with at least 80% disability, not just those reaching standard retirement age. Consequently, the lower court's exclusion of this rule was deemed a violation of law, leading to the cassation of the appellate judgment and the rejection of the pensioner's original claim.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 8 d.lgs. n. 503/92; Art. 12 comma 1 lett. a) D.L. n. 78/2010: The 'mobile windows' regime for delaying access to old-age pension applies to all invalid pensioners with at least 80% disability, not exclusively to those reaching standard retirement age.

Parole chiave

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mobile windows rule invalid pensioners pension delay 80 percent disability cassation appeal pension access statutory interpretation retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503/92
“finestre mobili”, di cui all’art. 12 comma 2 della legge n.
Art. 12 comma 1 lett. a) del D.L. n. 78/2010
“finestre mobili”, di cui all’art. 12 comma 2 della legge n.
Art. 12 comma 2 della legge n. 122/10
“finestre mobili”, di cui all’art. 12 comma 2 della legge n. 122/10, che è volta a posticipare di 12 mesi l’accesso alla pensione anticipata.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
122/10, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd.
Art. 384 c.p.c.
17278 del 2020); A tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata e decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato l’originario ricorso introduttivo.
art. 384 c.p
17278 del 2020); A tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata e decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 37697/21
Cass. n. 37697/21, 16591/22, Cass.
Cass. n. 16591/22
Cass. n. 2382/20
Cass. n. 29191 del 2018
n.2382/20, Cass. n. 29191 del 2018; Cass.
Cass. n. 32591 del 2018
29191 del 2018; Cass. n. 32591 del 2018; Cass.n.
Cass. n. 15964 del 2019
ord., VI sez., n. 17278 del 2020
15964 del 2019; ex plurimis, ord., VI sez., n. 17278 del 2020); A tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata e decidendo nel merito, ex art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 38439-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro CATTAPAN RICCARDA; -intimata - avverso la sentenza n. 1224/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO depositata il 18/07/2019 R.G.N. 196/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. Oggetto R.G.N.38439/2 Cron. Rep. Ud.26/09/2024 CC R.G. 38439/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 18.7.2019 n. 1224, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Como che aveva accolto la domanda di Cattapan Riccarda, volta a chiedere il pagamento dei ratei arretrati di pensione di vecchiaia anticipata, in quanto invalida in misura non inferiore all’80%, sulla base dell’art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503/92 avendo, il medesimo tribunale, disatteso la tesi dell’Inps per l’applicazione della disciplina delle cd.

“finestre mobili”, di cui all’art. 12 comma 2 della legge n. 122/10, che è volta a posticipare di 12 mesi l’accesso alla pensione anticipata. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la disposizione introdotta dal legislatore con l’art. 12 comma 1 lett.

a) del DL n. 78/2010 (sulla cui base è previsto lo “slittamento” di un anno per l’accesso alla pensione) si applica solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro (in particolare coloro che hanno i requisiti anagrafici, contributivi e medico-legali per accedere alla pensione anticipata, ai sensi dell’art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503/92). Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza – ricavabile dalle disposizioni di cui al predetto d.lgs. n. 503/92 – di favorire un rapido accesso alla pensione, per i soggetti con invalidità superiore all’80%.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre Cattapan Riccarda non ha spiegato difese scritte.Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 12 del DL n. 78/10, convertito nella legge n. 122/10, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. “finestre di accesso o mobili”, prevista dall’art. 12 comma 1 lett.

a) del DL n. 78/2010, anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80%, che beneficiano della pensione anticipata. Infatti, ad avviso dell’Istituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo “slittamento” di un anno per accedere alla pensione vale pure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accesso anticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni).

Il motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v.

Cass. n. 37697/21, 16591/22, Cass. n.2382/20, Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 32591 del 2018; Cass.n. 15964 del 2019; ex plurimis, ord., VI sez., n. 17278 del 2020); A tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata e decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato l’originario ricorso introduttivo. Il recente consolidarsi della giurisprudenza, giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONEAccoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo di Cattapan Riccarda. Spese compensa