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Ordinanza — n. 32448/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes INPS appeal decree for insufficient legal fees, ordering new calculation based on updated tariff tables.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32448/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the lower court's decree regarding legal fees because the awarded amount fell below statutory minimums for the case value. The appellant argued the tribunal violated professional fee tables without justification, while the respondent contended the original calculation was correct. The court ruled that the new tariff parameters apply to the entire proceeding, resulting in a higher fee award that justifies the court costs.

Regesto Legislator

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Art. 4, D.M. n. 55/2014; Art. 6, D.M. n. 147/2022: When new tariff tables enter into force, professional fees for proceedings concluded under the old regime must be recalculated using the new parameters if the performance was substantially completed after the new rules' entry into force.

Parole chiave

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legal fees calculation minimum professional tariffs Cassation quashing INPS litigation costs DM 55/2014 application incasso dei contributi di mantenimento diritto all'assistenza sociale diritto alla rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 4, D.M. n. 55/2014
19973/20 Rilevato che: Con decreto di omologa del 17.12.2019, il Tribunale di Velletri, in accoglimento del ricorso, ex art. 445 bis comma 5 c.p.c., proposto da Stafferini Luisa, ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell’assegno mensile, ex artt.
Art. 6, D.M. n. 147/2022
147/2022, che, all'art. 6, prevede che le nuove tariffe "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"; a questo proposito, secondo quanto affermato da Cass.
Art. 13, comma 1, c.p.c.
Art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.
37/18 e delle tabelle in esso contenute, in relazione all’art. 360 primo comma n.
art. 445 bis comma 5 c.p
19973/20 Rilevato che: Con decreto di omologa del 17.12.2019, il Tribunale di Velletri, in accoglimento del ricorso, ex art. 445 bis comma 5 c.p.c., proposto da Stafferini Luisa, ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell’assegno mensile, ex artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 10454 del 2015
Cass. n. 2450 del 2023
da ult.Cass. n. 2450 del 2023), per modo che la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnato decreto risulta inferiore ai minimi di legge, per come ratione temporis previsti.
Cass. S.U. n. 17405 del 2012
Cass. n. 31884 del 2018
in tal senso anche Cass. n. 31884 del 2018) e alla stregua dell'anzidetto principio, la riforma del decreto di omologa, ancorché solo sulle spese, comporta che la prestazione professionale deve considerarsi completata all'attualità, nella vigenza dunque dei nuovi parametri (così Cass.
Cass. n. 35750 del 2022
Cass. n. 35750 del 2022).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19973-2020 proposto da: STAFFERINI LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO FEA n. 9, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PAOLETTI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA; -resistente con mandato - avverso il decreto del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il 17/12/2019 R.G.N. 1744/2019;

Oggetto R.G.N.19973/2020 Cron. Rep. Ud.26/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 19973/20 Rilevato che: Con decreto di omologa del 17.12.2019, il Tribunale di Velletri, in accoglimento del ricorso, ex art. 445 bis comma 5 c.p.c., proposto da Stafferini Luisa, ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell’assegno mensile, ex artt. 2 e 13 della legge n. 118/71, con condanna dell’INPS alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori.

Avverso tale sentenza, Stafferini Luisa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura. L’INPS ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 1 e 113 c.p.c., nonché dell’art. 2233 comma 2 e degli artt. 4 e 5 del DM n. 55 del 2014 e del DM di modifica n. 37/18 e delle tabelle in esso contenute, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché il tribunale aveva liquidato le spese legali in violazione dei parametri fissati dal DM n. 55/14, modificato dal DM n. 37/18 e senza indicare il sistema di liquidazione adottato, nonché perché il tribunale aveva violato senza giustificazione e/o motivazione le tariffe professionali, alla luce dell’inderogabilità dei compensi forensi minimi, senza alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità dei compensi, stabiliti dai DD.MM. citati e senza indicare le concrete circostanze che giustificherebbero una deroga ai minimi tabellari.Il motivo è fondato.

Deve anzitutto convenirsi con parte ricorrente nel rilievo secondo cui, avuto riguardo all'oggetto del giudizio, il valore della causa risulta compreso nello scaglione compreso tra Euro 5.200,00 e Euro 26.000,00, essendo consolidato il principio secondo cui, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1°, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (così Cass.

S.U. n. 10454 del 2015 e innumerevoli successive conformi). Ciò premesso, in base ai criteri vigenti al momento della liquidazione, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, andavano individuati in Euro 911,00 (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell'art. 4, D.M. n. 55/2014: cfr. da ult.Cass. n. 2450 del 2023), per modo che la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnato decreto risulta inferiore ai minimi di legge, per come ratione temporis previsti.

Ciò detto, il decreto, in relazione all'impugnata statuizione sulle spese, va pertanto cassato e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dovendo tuttavia applicarsi, per la liquidazione dei compensi, i parametri del D.M. n. 55/2014 per come modificati dal D.M. n. 147/2022, che, all'art. 6, prevede che le nuove tariffe "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"; a questo proposito, secondo quanto affermato da Cass. S.U. n. 17405 del 2012, deve ritenersi "esaurita successivamente" alla entrata in vigore del decreto recante i nuovi parametri tariffari "la prestazione che, iniziata e in parte svoltasi nella vigenza della pregressa regolamentazione", si conclude nella vigenza della nuova disciplina (cfr. in tal senso anche Cass. n. 31884 del 2018) e alla stregua dell'anzidetto principio, la riforma del decreto di omologa, ancorché solo sulle spese, comporta che la prestazione professionale deve considerarsi completata all'attualità, nella vigenza dunque dei nuovi parametri (così Cass. n. 2450 del 2023, cit.).

Sulla scorta di quanto sopra, il compenso professionale va liquidato, per la fase di accertamento tecnico preventivo, in complessivi Euro 1.168,50, risultante dalla riduzione al 50% dei valori medi indicati in Euro 567,00 per la fase di studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio e Euro 1061,00 per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4 comma 1, D.M. cit. (così ancora Cass. n. 2450 del 2023, cit.), con attribuzione ai difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. Tuttavia, in considerazione della modestissima entità dello scarto tra le spese dovute al momento della liquidazione operata dal Tribunale e quelle effettivamente riconosciute, va ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di legittimità (cfr.

Cass. n. 35750 del 2022).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva. Cassa il decreto impugnato nella statuizione relativa alla liquidazione delle spese di lite e, decidendo nel merito, liquida le medesime in Euro 1.168,50, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Giovanni Paoletti, che si è dichiarato antistatari