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Ordinanza Interlocutoria — n. 32424/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding objective reasons for fixed-term contracts in opera foundations.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32424/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the interlocutory appeal admissible and remanded the case for a new public hearing. The lower court previously ruled that fixed-term contracts for opera foundation staff were valid due to internal regulations overriding EU directives. The court now requires a fresh evaluation of whether 'objective reasons' exist under the framework agreement to determine the contracts' legality.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.c.; Art. 122 c.p.c.: When a cassation appeal raises questions of uniform interpretation of EU law regarding the necessity of objective reasons for fixed-term contracts, the court must remand the case for public hearing to assess the applicability of the framework agreement.

Parole chiave

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fixed-term contracts objective reasons opera foundations EU framework agreement remand for hearing labor law uniform interpretation opera tutelata dal diritto d'autore

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.c.
Art. 122 c.p.c.
d.lgs. n. 81/2015
direttiva 1999/70/CE
sentenza C-331/17 Sciotto
art. 11 legge n. 103/1979
1611/1033, come modificato dall’art. 11 legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8304/2019
Cass. n. 4961/2022
Corte d'Appello di Roma n. 2655/2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13555-2023 proposto da: MEGNA MANUELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA CIAFFI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CARUSO FREZZA; -ricorrente - contro FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati DOMENICO DE FEO, MARCO MARAZZA, che la rappresentano e difendono; -controricorrente – Oggetto Costituzione rapporto privato R.G.N.13555/2023 Cron. Rep. Ud.04/12/2024 CC avverso la sentenza n. 4961/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2022 R.G.N. 2845/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:

1. con sentenza del 16 dicembre 2022 la Corte d’appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda di Manuela Megna ‒ assunta dal Teatro dell’Opera di Roma con plurimi contratti a termine poi reiterati nel tempo ‒ aveva dichiarato nulli i termini di durata apposti ai contratti inter partescon conversione del rapporto a tempo indeterminato (con mansioni di maschera riconducibili al V livello c.c.n.l. di settore) e risarcimento del danno in misura pari a sei mensilità di retribuzione;

2. la Corte territoriale rilevava in limine che la Fondazione , con delibera del 23.6.2022 adottata nella fase di gravame a seguito di assegnazione di termine per la regolarizzazione degli atti ex art. 182 comma2 cod. p roc . c iv ., aveva confermato i legali del libero foro a suo tempo officiati , così ribadendo di non volersi avvalere del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, cui la Fondazion e avrebbe potuto ricorrere ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.l. n. 345/2000, conv. in legge n. 6/2001, e dell’art. 43 r.d. n. 1611/1033, come modificato dall’art. 11 legge n. 103/1979; la Corte territoriale rilevava, inoltre, che la normativa interna non richiedeva per i contratti a termine con le Fondazioni liriche e sinfoniche l’indicazione di “ragioni obiettive” né fissava, in tale settore, un limite di durata massima (36 mesi) dei contratti, anche per le proroghe e irinnovi;

3. osservava, poi, da un lato, che v’era il giudicato esterno (sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2655/2017 confermata da Cass. n. 8304/2019 del 25.3.2019) sulla legittimità dei contratti a termine fino al 1.1.2012, e, dall’altro, che la lavoratrice non aveva formulato specifico motivo d’appello sulla assenza di “ragioni obiettive” a giustificazione del termine per i contratti del periodo successivo e fino al 4.1.2015: data fino alla quale il primo giudice aveva ritenuto legittima l’apposizione del termine, con soccombenza della lavoratrice sul punto;

4. quanto, invece, al periodo a far tempo d al 5/1/2015, sulla cui illegittimità il primo giudice si era pronunciato, l’invalidità della causale ‒ dedotta in primo grado e riproposta in appello ex art. 346 cod.p roc. c iv . ‒ perché collegata all’esecuzione di “spettacoli” nella stagione teatrale , cozzava con il dettato del d.lgs. n. 81/2015 che aveva totalmente liberalizzato le assunzioni a tempo determinato derogando per le Fondazioni liriche sinfoniche a larga parte della nuova disciplina varata per i rapporti a termine; sicché, tali contratti a termine erano, in definitiva, conformi a lla normativainterna;

5. avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la lavoratrice sulla base di dieci motivi, cui si oppone con controricorso la Fondazione corredatodi memoria illustrativa . CONSIDERATO CHE:

1. il Collegio rileva che oggetto del contendere è la necessità di valutare, per i contratti a termine stipulati a partire dal 2015 dall a Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, l’esi genza che sussistano delle “ragioni obiettiv e ” , come richiest e da lla clausola 5 dell’Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, e ciò pur in presenza di una normativa interna che con il d.lgs. n. 81/2015(in particolare l’art. 29, comma 3), più volte modificato,haconiugato, per le Fondazioni liriche sinfoniche, l’acausalità dei contratti a tempo determinato con la mancanza del limite temporale, con l’effetto di determinare un’assenza di misure di prevenzionedegli abusi;

2. v engono in questione, al riguardo, profili di carattere nomofilattico e la portata e l’applicabilità di CGUE, sentenza 25 ottobre 2018, in causa n. C-331/17,Sciotto, al fine di valutare se si a possibile adottare una interpretazione del diritto interno orientata al diritto eurounitario;

3. si ritiene, quindi, che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza;

P.Q.M.

La Corte:rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. C