Court allows correction of Supreme Court judgment for clerical error naming wrong party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a joint request by the Ministry of Defense and the applicant to correct a material error in a previous judgment. The original ruling mistakenly identified the opposing party as 'Pappalardo' instead of 'Messina Renato' due to mere negligence. Consequently, the court ordered the amendment of the text to reflect the correct party name.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Clerical errors resulting from mere negligence in judicial documents are subject to correction via the material error remedy, ensuring the correct party is identified without substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2012-2024 proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -ricorrente - contro MESSINA RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 95, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GUERRA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO MARIA GUERRA; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 36225/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/12/2023 R.G.N. 117/2023;
Oggetto R.G.N.2012/2024 Cron. Rep. Ud.26/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 2012/24 Rilevato che: Il Ministero della Difesa e Messina Renato hanno proposto congiuntamente ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro la sentenza n. 36225/23 emessa l’11.10.23 e pubblicata il 28.12.23, con cui questa Corte, ha rigettato il ricorso proposto, nei confronti di Messina Renato, dal Ministero della Difesa, condannando tale Amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, al rimborso forfetario al 15% ed accessori come per legge.
La Corte ha tuttavia, nella motivazione della sentenza, indicato il nominativo del controricorrente non in Messina Renato ma nel sig. Pappalardo (pagina 3, quarto capoverso, sesta riga; pagina 4, secondo capoverso, prima riga; pagina 4, quinto capoverso, quinta riga). Rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso va accolto nei termini sopra indicati. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.
Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone la correzione della sentenza, nei sensi di cui in motivazione. Così deciso