Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Rome Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The parties involved were Pedretti Perla and others, who argued against the Ministry for Cultural Heritage, but did not act within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the appeal as withdrawn and ordered the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15833/2021 R.G. proposto da : PEDRETTI PERLA, LEONE SILVANA, FABRETTI RITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 18, presso lo studio dell’avvocato TERESA SANTULLI che l e rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.105/2021 depositata il 25/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito Così deciso in Roma,il 05/12/2024