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Decreto — n. 32309/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32309/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32309/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8425/2020 R.G. proposto da : AVERSA ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI, 283, presso lo studio degli avvocatiISABELLA D'ANGELO e GIUSEPPE CALA' che lo rappresentano e difendono -ricorrente- contro AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura , elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2858/2019 depositata il 20/08/2019. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Regesto Legislator

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Decreto — n. 32309/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AVERSA ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI, 283, presso lo studio degli avvocatiISABELLA D'ANGELO e GIUSEPPE CALA' che lo rappresentano e difendono -ricorrente- contro AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura , elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2858/2019 depositata il 20/08/2019. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Parole chiave

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indennità di patrocinio accollo delle spese spese di difesa anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio ripetibili
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8425/2020 R.G. proposto da : AVERSA ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI, 283, presso lo studio degli avvocatiISABELLA D'ANGELO e GIUSEPPE CALA' che lo rappresentano e difendono -ricorrente- contro AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura , elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2858/2019 depositata il 20/08/2019. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 05/12/2024 Il Consigl