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Sentenza — n. 32223/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal, ruling Enpaia liquidation requires cessation of insurance coverage, not just job loss.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32223/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the Foundation's appeal against a lower court ruling that ordered the liquidation of a former employee's individual account. The employee argued that job loss alone triggered the liquidation, but the Foundation contended that the agency she joined was not an agricultural enterprise, thus she remained insured under a different regime. The court held that the individual account is only liquidable when the insurance coverage itself terminates, which did not happen upon her transfer to the new agency.

Regesto Legislator

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Art. 3 lett. f) l. n. 1655/62; Art. 6 del Regolamento Enpaia: The liquidation of an individual account is due only upon the cessation of the insurance relationship, not merely upon the termination of the employment contract if reinsurance occurs.

Parole chiave

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individual account liquidation Enpaia insurance regime public agency status cessation of insurance coverage continuity of employment social security transfer agricultural workers regulation mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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l. n. 1655/62
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Regolamento Enpaia approvato con decreto interministeriale 19.11.1996, art. 6
Ebbene, ai fini del carattere imprenditoriale dell’attività agricola, come di quella commerciale, è richiesto (Cass.25478/19, Cass.6835/14) non lo scopo di lucro (c.d.
Legge regionale n. 6/16, art. 35, co. 3
Legge regionale n. 6/16, art. 52, lett. c), d), e)
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Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15119-2023 proposto da: FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. -Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GABRIELE FAVA; -ricorrente - contro SECHI CATERINA ANNUNZIATA; -intimata - avverso la sentenza n. 11/2023 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 25/01/2023 R.G.N. 141/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI; Oggetto R.G.N.15119/2023 Cron. Rep. Ud.17/09/2024 PU udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato MARINA RIZZITELLI per delega verbale avvocato GABRIELE FAVA. FATTI DI CAUSA In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, riconosceva a Sechi Caterina Annunziata, dipendente dell’Ente Foreste della Sardegna cui era subentrata ex lege l’Agenzia Forestas, il diritto alla liquidazione del proprio “conto individuale” da parte della Fondazione Enpaia, rigettando invece la domanda di corresponsione del t.f.r.

Per quanto qui di interesse, la Corte rilevava che, dal momento della soppressione dell’Ente Foreste con passaggio alle dipendenze della Agenzia Forestas, la dipendente non poteva essere assicurata presso l’Enpaia bensì presso l’Inps, essendo l’Agenzia Forestas un ente pubblico non economico. La Legge regionale istitutiva dell’Agenzia Forestas, rinviando al CCNL per gli operai forestali ed impiegati agricoli, non poteva incidere sul regime previdenziale, esclusivamente regolato dalla legge statale. Né i dipendenti dell’Agenzia Forestas non potevano essere assicurati presso la fondazione Enpaia in base alla legge istitutiva dell’Enpaia (l. n.1655/62), poiché l’art.3, lett.

f) della stessa legge prevedeva l’assicurazione presso l’Enpaia per i dipendenti di enti pubblici, limitatamente alle imprese ed aziende agricole da essi esercitate, mentre l’Agenzia Forestas non aveva carattere imprenditoriale, svolgendo un’attività non economica. Da tali premesse la Corte faceva discendere il diritto alla liquidazione del “conto individuale” di ciascun dipendente, ai sensi dell’art.6 del Regolamento Enpaia approvato con decreto interministeriale 19.11.1996. Il fatto che il rapporto di lavoro della dipendente non fosse mai cessato, essendo la stessa passata ex legealle dipendenze dell’Agenzia Forestas dopo la soppressione dell’Ente Foreste, non era dirimente a giudizio del collegio d’appello; rilevava invece che, a seguito del passaggio ex lege, l’appellata non dovesse più essere iscritti presso l’Enpaia, ma presso l’Inps.

Avverso la pronuncia, Fondazione Enpaia ricorre per quattro motivi. Sechi Caterina Annunziata è rimasta intimata. L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, la Fondazione Enpaia deduce violazione o falsa applicazione delle leggi regionali n. 24/99, art.9, n.8/16, art.48, e n.43/18 art.48-bis. La Corte avrebbe errato nel non dare rilievo al CCNL per gli operai forestali ed impiegati agricoli cui rinviavano le leggi regionali e che prevedeva l’assoggettamento alla copertura assicurativa della Fondazione Enpaia per i dipendenti degli enti pubblici addetti a: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento; miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse; difesa del suolo; valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Con il secondo e terzo motivo, la Fondazione Enpaia deduce violazione o falsa applicazione dell’art.3 l. n.1655/62, dell’art.2135 c.c., nonché degli artt.36 e 37 della l. regionale n. 8/16; infine, violazione o falsa applicazione dell’art.117, co.2, lett.

o) Cost. In essi si sostiene che già in base all’art.3, lett f) l. n.1655/62, l’iscrizione della lavoratrice doveva avvenire presso l’Enpaia, poiché ai fini della norma rileva non la natura imprenditoriale dell’attività, bensì la natura agricola di tale attività ed essa, per come svolta in concreto, rientrava nella definizione dell’art.2135 c.c., che qualifica agricola anche l’attività volta alla valorizzazione del territorio e del patrimoniorurale e forestale. Con il quarto motivo di ricorso, la Fondazione Enpaia deduce violazione o falsa applicazione del Regolamento di previdenza di Enpaia approvato con decreto interministeriale del 19.11.1996, dell’art.12 delle Preleggi e degli artt. 1362 e ss. c.c. La Corte d’appello avrebbe male interpretato l’art.6 del citato Regolamento, la cui lettera prevedeva espressamente la cessazione del rapporto di lavoro come presupposto per il diritto alla liquidazione del “conto individuale”.

Secondo parte ricorrente, la liquidazione del “conto individuale” prima del raggiungimento dell’età pensionabile ha la funzione di sostegno al reddito per il caso di cessazione del rapporto di lavoro; tale bisogno non ricorreva in capo alla dipendente poiché mai costei aveva perso il posto di lavoro. Il primo motivo è infondato. Ai sensi dell’art.117, co.2, lett.

o) Cost., lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di previdenza sociale. Lo Statuto della regione Sardegna (legge costituzionale n.3/48) non ha attribuito una competenza alla regione in tema di previdenza sociale; la competenza legislativa regionale in tale materia è circoscritta alla sola integrazione ed attuazione della legge statale (art.5). È dunque irrilevante che le leggi regionali succedutesi, inclusa quella istitutiva della Azienda Forestas, rinviino alla contrattazione collettiva e facciano propria una gestione previdenziale – regime sostituivo della Fondazione Enapaia – diversa da quella imposta in modo inderogabile dalla legislazione statale, ovvero il regime previdenziale proprio degli enti pubblici non economici territoriali, inizialmente gestito dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) e poi passato alla gestione Inps.

Né può essere la fonte negoziale in sé sola considerata, ovvero il CCNL per gli operai forestali ed impiegati agricoli, a legittimare una deroga alla normativa statale. Questa, infatti, ha carattere imperativo, come si desume dall’art.2115, co.3 c.c., ed è dunque inderogabile da parte dell’autonomia collettiva. Il secondo e terzo motivo sono infondati. Come anticipato, il regime previdenziale dei dipendenti di enti pubblici non economici regionali è attratto alla gestione dell’Inps. Rettamente la Corte d’appello ha escluso che agli stessi possa applicarsi il regime degli assicurati presso l’Enpaia, ai sensi dell’art.3, lett.

f) l. n.1655/62. Esso dispone che i contributi all’Enpaia sono dovuti “dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio: … f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate”. Emerge dal chiaro tenore letterale della disposizione che gli Enti pubblici sono tenuti alla contribuzione presso l’Enpaia solo limitatamente alle imprese o aziende agricole che l’ente eserciti.

Occorre cioè che l’attività agricola svolta in via strumentale dall’ente pubblico abbia natura d’impresa. Diversamente da quanto sostengono i motivi di ricorso, non rileva la sola tipologia di attività –che deve essere agricola – ma occorre che l’attività agricola sia esercitata da imprese o aziende agricole, quindi con il requisito dell’imprenditorialità di cui all’art.2135 c.c. Ebbene, ai fini del carattere imprenditoriale dell’attività agricola, come di quella commerciale, è richiesto (Cass.25478/19, Cass.6835/14) non lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo), ma la sussistenza di una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo).

Ciò non accade riguardo alla Azienda Forestas, la quale non è tenuta al principio di economicità, non essendo imposta la produzione di ricavi con i quali autofinanziarsi per sostenere costi di gestione. La stessa è definita dalla legge regionale n.6/16 (art.35, co.3) non come impresa o azienda, ma come mera “struttura tecnico-operativa della Regione”, e non si autofinanzia, ma viene finanziata in larga parte tramite contributi esterni, regionali, statali e comunitari (art.52, lett. c), d), e). Ne viene l’inapplicabilità dell’art.3, lett.

f) l. n.1655/62. Infondato è infine anche il quarto motivo. Dispone l’art.6 del regolamento Enpaia approvato con decreto interministeriale del 19.11.96 che la liquidazione del conto individuale è dovuta nei seguenti casi: “1) Al raggiungimento del 65º anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell’iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato in base al tasso di interesse annuo composto del 4%.

2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età l’ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto:

a) all’iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e sempreché non instauri un nuovo rapporto di lavoro;

b) all’iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta;

c) all’iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all’Ente;

d) ai superstiti in caso di morte dell’iscritto”. Rileva nel caso di specie l’ipotesi sub c), trattandosi di una dipendente non ancora titolare di trattamento pensionistico. Sostiene il motivo che presupposto necessario della liquidazione del “conto individuale” sia la cessazione del rapporto di lavoro, poiché la prestazione in questione mira ad assicurare un sostegno al reddito al dipendente che abbia perso il posto di lavoro. In realtà così non è, poiché la liquidazione del “conto individuale” non spetta nel caso in cui si sia perso il posto di lavoro e però il reimpiego avvenga presso un altro datore con obbligo reiscrizione presso l’Enpaia.

Se la funzione della tutela fosse un sostegno al reddito in caso di perdita del posto di lavoro, la liquidazione dovrebbe spettare in ogni caso di cessazione del rapporto lavorativo, a prescindere dalla reiscrizione presso Enpaia o presso enti previdenziali diversi. Al contrario, il dato dirimente è la continuità della copertura assicurativa presso l’Enpaia, poiché in tal caso, non essendo terminata quella, nemmeno si deve liquidare la somma accantonata che, al contrario, diviene esigibile solo al cessare del rapporto assicurativo. Rettamente la Corte d’appello ha statuito in tali termini.

In conclusione, il ricorso va respinto senza pronuncia sulle spese essendo l’assicurata rimasta intimata. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello