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Sentenza — n. 32206/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows early payment claim against new pension age rule due to perfected right before retroactive law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32206/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision rejecting Giovanna Lo Piccolo's request for immediate payment of a three-year income support grant. The appellant argued that her right to the lump sum was perfected upon filing the request under the original law, while the opposing party contended that a subsequent regional amendment regarding pension age retroactively extinguished the claim. The court ruled that because the right to the specific lump sum had already crystallized and entered the appellant's patrimony before the new law took effect, it became immune to the subsequent extinction events introduced by the legislature.

Regesto Legislator

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Art. 68, comma 3 L.R. n. 9/2015; Art. 10-bis L.R. n. 12/2015: A right to a specific lump-sum payment, once perfected and entered into the creditor's patrimony prior to the entry into force of a subsequent law introducing new extinction events, remains protected and cannot be extinguished retroactively absent explicit provision.

Parole chiave

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lump-sum payment retroactive legislation perfection of right patrimony protection regional law extinction events income support soppressione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 68, comma 3 della L.R. n. 9 del 2015
STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Oggetto Art. 68 LR Sicilia nr.
Art. 10-bis dell'Art. 68 della L.R. n. 9 del 2015
L’art. 10 bis aveva , infatti, introdotto un'autonoma causa di cancellazione dall’elenco del bacino costituita dal raggiungimento dell'età pensionabile, situazione che rilevava anche nella fattispecie.
Art. 1, comma 12 della L.R. n. 12 del 2015
68, introducendo il comma 10 bis. 13.In base alla nuova disposizione «il conseguimento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici»determina la fuoriuscita dall’elenco.
Art. 11 delle Preleggi
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24512-2020 proposto da: LO PICCOLO GIOVANNA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE ROMEO; -ricorrente - contro ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DELLA REGIONE SICILIANA; -intimato - avverso la sentenza n. 1107/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/01/2020 R.G.N. 585/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere Dott.

GABRIELLA MARCHESE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Oggetto Art. 68 LR Sicilia nr. 9 del 2015 R.G.N.24512/2020 Cron. Rep. Ud.09/07/2024 PU udito l'avvocato CLAUDIA GUERRIERO per delega verbale avvocato SALVATORE ROMEO. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda d i Lo Piccolo Giovanna, già inseritanell’elenco ad esaurimento del Bacino Emergenza Palermo, finalizzata ad ottenere, in un'unica soluzione, nella misura di tre annualità, l’assegno di sostegno al reddito di cui all'art. 68, comma 3, della L.R. nr. 9 del 2015.

2. Premesso che in data 10 giugno 2015, la ricorrente aveva presentato l'istanza per ottenere la liquidazione anticipata dell'assegno e che la legislazione all'epoca vigente riconduceva all'esercizio di tale facoltà la cancellazione dall'elenco, i giudici territoriali hanno, però,escluso il diritto azionato in ragione dello ius superveniens di cui al comma 10 bis dell’art. 68 cit., aggiunto per effetto della L.R. nr. 12 del 2015.

3. L’art. 10 bis aveva , infatti, introdotto un'autonoma causa di cancellazione dall’elenco del bacino costituita dal raggiungimento dell'età pensionabile, situazione che rilevava anche nella fattispecie. La norma sopravvenuta alla domanda amministrativa era vigente al momento in cui l'assessorato aveva delibera to i n ordine all'istanza avanzata dall’interessatae pertanto era applicabile.

4. Per la Corte di merito , la presentazione della domanda amministrativa non era valsa a radicare un diritto quesito alla liquidazione della prestazione. Si era, infatti, in presenza di una fattispecie a formazione progressiva non ancora perfezionatasi al momento di entrata in vigore della novella legislativa.5. Chiede l'annullamento della decisione Lo Piccolo Giovanna con ricorso articolato in un unico motivo, illustrato con memoria.

6. Resta intimat a la parte indicata in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Con l’unico motivo di ricorso , la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.11 delle preleggi, per avere la Corte di appello qualificato la fattispecie di causa come fattispecie a «formazione progressiva», senza agganci normativi.

8. Per la ricorrente, il diritto si era perfezionato con la presentazione della domanda ai sensi dell’art. 68, comma 3, della legge regionale nr. 9 del 2015 e non poteva essere vanificato dalla legge posteriore.

9. Il motivo è fondato. 10.L’art. 68 della legge regionale nr. 9 del 2015 , pubblicato nella G.U. del 15 maggio 2015, nella formulazione ratione temporis applicabile, prevedeva « a l fine di favorirne una stabile occupazione e la fuoriuscita dal bacino PIP Emergenza Palermo» che i soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimentopotessero richiedere, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, « la corresponsione, in unica soluzione cumulativa, dell’assegno di sostegno al reddito mensile in godimento [ … ] corrispondente ad anni tre , al netto delle mensilità già erogate per l’anno in corso». 11.Per come pacifico in causa , l’odierna ricorrente , nei termini di legge , ha richie sto l ’anticipazione triennale del sussidio. 12.È accaduto che, n elle more della delibazione sull’istanza, l’art. 1, comma 12, della legge regionale nr. 12 del 2015 ( pubblicata nella G.U. del 17luglio 2015 n.

29) ha innovato l’art. 68, introducendo il comma 10 bis. 13.In base alla nuova disposizione «il conseguimento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici»determina la fuoriuscita dall’elenco. 14.L’Amministrazione, pertanto, in applicazione della norma sopravvenuta, ha delibera to l’esclusione del la ricorrentedall’elenco ad esaurimento del Bacino Emergenza Palermo, per raggiunti limiti di età. 15.Così ripercorsi gli eventi rilevanti incausa, l a sentenza impugnataha escluso, in relazione agli stessi, la violazione d i un diritto quesit o alla corresponsione , in unica soluzione, dell’assegno di sostegno al reddito mensile. 16.La statuizione è , per il Collegio, inesatta perché poggia su un’errata qualificazione giuridica della fattispecie concreta. 17.La domanda di liquidazione del sussidio in un’unica soluzione è stata presentata nella vigenza dell’originaria formulazione dell’art. 68 che ri collegava ad essa la cancellazione dagli elenchi ad esaurimento e la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza.

18. In particolare, l ’art. 68 , ratione temporis vigente, attribuiva all’interessato la possibilità di scegliere le modalità di adempimento dell’ obbligazione gravante su ll’ E nte . Il creditore potevaesigere la prestazione immediatamente e , in questo caso, era cancella to dagli elenchi e fuoriusc iva definitivamente dal bacino di appartenenza.

19. Si tratta va dunque di una scelta che, d a un lato, radicavail diritto ad ottenere l’adempimento immediato della prestazione, in luogo della naturale esecuzione in forma periodica,e, dall’altro, determina va l’estinzione del rapporto, con la cancellazionee la fuoriuscita sopra indicati.20. Il sistema normativo dianzi descritto è stato parzialmente inciso dalcomma 10 bis, introdotto dall ’art. 1, comma 12, della legge regionale nr. 12 del 2015 (pubblicata nella G.U. del 17 luglio 2015 n. 29). 21.Per effetto dell’intervento di modifica, il raggiungimento dell’età pensionabile costituisce anch ’ esso evento che determina, di per sé, la cancellazionedagli elenchi e, quindi, configura un fatto estintivo del rapporto obbligatorioe, conseguentemente, del diritto al sussidio . 22.Nel caso di specie, però, al momento di entrata in vigore della nuova disciplina, la fattispecie acquisitiva del diritto all’assegno di sostegno al reddito, in unica soluzione, si era oramai perfezionata.Con la domanda di adempimento immediato, ritualmente presentata nella vigenza del precedente art. 68, da un lato, i l rapporto obbligatorio è cessato, dall’altro, il diritto a l sussidio, in misura corrispondente a tre anni dell’assegno mensile, è entrato a far parte del patrimonio del creditore, divenendo intangibile e, pertanto, impermeabile alle vicende estintive, successivamente introdotte dal legislatore regionale, i n difetto di espressa previsione di retroattività. 23.A questi principi, non sì è attenuta la pronuncia impugnata che va dunque cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione. 24.Il giudice del rinvio p rovvederà altresì a regolare le spese del presente giudizio.

PQM La Corte accoglieil ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 l